Studio Legale Pagano & Partners

Diritto bancario: il Tribunale di Torino sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla CMS

Accolta, seppur in maniera parziale, la domanda della s.n.c. attrice

La società difesa dagli Avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini chiedeva in giudizio il ricalcolo del saldo del conto corrente aperto nel 1980 con la banca, deducendo numerose anomalie: l’assenza di contratti scritti, l’illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici nonché di interessi ultralegali commissioni e spese non adeguatamente pattuite per iscritto.

La produzione documentale era, in questa causa, cospicua e riguardava tutti gli estratti conto dal 1998 al 2010, anno di chiusura del conto corrente.

Il Giudice, in corso di causa, accoglieva la richiesta istruttoria attorea nominando un Consulente Tecnico d’Ufficio che redigeva l’elaborato peritale sul rapporto intrattenuto dalla società con l’istituto di credito.

Due temi, sui quali il Giudice si è pronunciato accogliendo la tesi difensiva, meritano di essere approfonditi.

Capitalizzazione trimestrale degli interessi. Si domandava in sede di citazione una pronuncia sull’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ante e post Delibera CICR del 2000, per violazione dell’art. 1283 c.c. e della Delibera CICR del 2000; nonché sulla prassi dell’unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali. Leggiamo uno stralcio della sentenza sul tema: “È noto che l’art. 25 comma 3 d. lgs. 4.8.1999 n. 342 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, e rimosso dall’ordinamento con efficacia ex tunc con sentenza Corte cost. 17.10.2000 n. 425. L’anatocismo trimestrale, nullo ai sensi dell’art. 1283 c.c., resta perciò nullo malgrado la legge di sanatoria n. 342/99 e non può fungere da legittimo termine di paragone della modifica adeguatrice ai sensi dell’art. 7 cit.

Esclusa la facoltà della banca di addebitare interessi su interessi fino al 30.6.2000, l’introduzione ex novo del meccanismo di capitalizzazione, su base di pari periodicità ma con certa e prevedibile disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 7 comma 3, come prevede in via generale l’art. 6 per i nuovi contratti (in termini vedi ora Cass. 21.10.2019 n. 26779; Cass. 17.2.2020 n. 3861).

In conclusione, non spetta la capitalizzazione trimestrale (né altra forma di capitalizzazione in sostituzione di quella: cfr. Cass. sez. un. 24418/2010) per il tratto successivo all’entrata in vigore della delibera 9.2.2000. Correttamente il C.T.U. ha pertanto escluso la capitalizzazione per tutta la durata del rapporto non colpita da prescrizione”.

Il Giudice accoglieva pertanto la tesi attorea in merito all’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi per aver la banca predisposto l’approvazione specifica della nuova regolamentazione degli interessi.

Commissione di massimo scoperto, altre commissioni e spese. Sul punto si legge in sentenza. “Il C.T.U. ha correttamente eliminato gli addebiti in c/c per commissione disponibilità fondi, rilevati “a partire dal III trimestre 2009”, atteso che la pattuizione non risulta da contratto scritto, né da comunicazione di proposta di variazione delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB”.

Come rilevato in sede di citazione, infatti, nel caso di specie, né la commissione di massimo scoperto né le ulteriori commissioni applicate dalla Banca successivamente al 2009 erano state mai pattuite, nonostante l’assoggettamento, come noto, ai limiti imposti dalla giurisprudenza in tema di determinatezza, trasparenza e correttezza contrattuale.

La giurisprudenza forse maggioritaria tende oggi a riconoscere la nullità di siffatte commissioni in mancanza di 3 elementi essenziali che devono ricorrere congiuntamente: la percentuale (%); la periodicità e la base di calcolo su cui la commissione verrà calcolata ed applicata al rapporto.

Concludendo, sul saldo dare-avere fra le parti, il Tribunale di Torino ha pertanto riconosciuto a credito della società attrice a somma di € 4.342,15.

 

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