Studio Legale Pagano & Partners

Il sovraindebitamento origina da un finanziamento per ristrutturazione di casa: il Tribunale di Roma applica la L. 3/12

Un debito di oltre 60mila euro, per i creditori il TFR e una minima provvista mensile

Un uomo separato dal 2010 e con una figlia economicamente indipendente si è ritrovato a non poter più far fronte ai debiti contratti. I suoi problemi economici trovano origine nel lontano 1995 allorquando stipulava un finanziamento presso una finanziaria di circa 20.000.000 di lire al fine di ristrutturare la casa familiare di proprietà della moglie.

Ai tempi, il nucleo familiare poteva contare anche sullo stipendio della donna.

Successivamente nel 2006 l’uomo contraeva un altro finanziamento per l’acquisto dell’auto, funzionale all’attività lavorativa.

Purtroppo la crisi coniugale portava nel 2010 alla separazione e da quell’anno l’uomo non riusciva più ad adempiere alle obbligazioni assunte precedentemente.

Si ritrovava ad avere continuamente crisi di liquidità che lo costringevano al ricorso al credito di banche e finanziarie.

Non solo. Anche la sua salute ne risentiva infatti gli veniva diagnosticato un disturbo bipolare di personalità ipertermica.

I debiti contratti ammontano ad oggi complessivamente ad € 60.000,00 circa e, nonostante ha un lavoro a tempo indeterminato presso una S.p.A., la retribuzione che percepisce supera di poco i mille euro, dalla quale viene altresì detratta la cessione del quinto a favore di una finanziaria.

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

A disposizione dei creditori, nella procedura liquidatoria della durata di 6 anni vengono quindi messi il TFR e una provvista mensile di € 288,00.

 


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