Studio Legale Pagano & Partners

Il Tribunale di Brescia apre la procedura liquidatoria a favore di un ex imprenditore sopraffatto dalla crisi economica

Una cartella esattoriale di circa mezzo milione di euro oltre a un problema di salute lo hanno costretto ad accedere alla legge 3/12

Il cliente dello Studio Pagano & Partners è protagonista di una vicenda debitoria, a seguito della crisi economica, che ha completamente stravolto la sua vita.

L’uomo ad oggi – divorziato con una figlia economicamente indipendente – è assunto come operaio a tempo indeterminato presso una S.r.l. ma in passato è stato un imprenditore.

Dal 1999 al 2001 infatti è stato titolare di una Ditta individuale che operava nell’ambito dei montaggi industriali.

Tale Ditta individuale cessava sia a causa della crisi economica sia in quanto faticava ad incassare i pagamenti da parte dei propri clienti.

Per l’uomo originava una crisi economica irreversibile le cui conseguenze lo portavano al sovraindebitamento.

Nonostante nel 2006 trovava lavoro come operaio presso una S.r.l., dove lavora ancora, poco dopo l’assunzione scopriva di avere una gravissima patologia e veniva sottoposto ad  intervento chirurgico per l’asportazione della massa tumorale.

Tale patologia portava a un dimensionamento nell’attività lavorativa e a una riduzione dello stipendio.

Nonostante ciò nel 2010 l’uomo decideva di acquistare un immobile, vendendone un altro di sua proprietà.

Non essendo la cifra ricavata sufficiente per il nuovo acquisto era costretto a stipulare un contratto di mutuo fondiario con una banca che a garanzia della somma erogata iscriveva ipoteca per € 70.000,00 sull’immobile e su alcune autorimesse di proprietà dell’uomo.

Purtroppo, l’anno successivo alla stipula del mutuo, l’uomo era costretto ad affrontare delle impreviste spese legali a causa di una cartella esattoriale dell’importo di oltre  € 480.000,00 scaturita da un controllo della Guardia di Finanza sulle attività economiche della Ditta individuale.

L’uomo con il suo avvocato presentava istanza con adesione in seguito alla quale, l’Ufficio riconosceva l’esistenza di un errore di calcolo e procedeva all’annullamento parziale della pretesa, riducendo l’ammontare complessivo dovuto per imposte e sanzioni in circa € 227.000,00.

Purtroppo, a causa delle difficoltà economiche, l’uomo non poteva ricorrere in sede di legittimità avverso la pronuncia emessa in grado d’appello. La pretesa quindi si cristallizzava.

L’uomo, suo malgrado, non riusciva più a far fronte alle rate mensili del mutuo. L’istituto di credito avviava di conseguenza la procedura esecutiva immobiliare.

Si attivava quindi anche l’Agenzia delle Entrate che interveniva nella procedura e chiedeva di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dai beni espropriandi sino alla concorrenza del proprio credito (che intanto sfiorava quasi i 300.000,00 euro).

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Il cliente, quindi, con un monte debiti pari ad oltre 350mila euro, mette a disposizione dei creditori:

  • gli immobili  e le autorimesse;
  • il Trattamento di fine rapporto;
  • le quote di proprietà immobiliari ereditate dal padre;
  • l’auto (solo al momento della liquidazione, in quanto mezzo utilizzato per recarsi sul luogo di lavoro)
  • 2 motocicli;
  • una provvista liquida mensile da € 400,00 per un periodo minimo di 4 anni.

 


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