Studio Legale Pagano & Partners

Il Tribunale di Brescia ritiene di non applicare la disciplina anti-usura agli interessi moratori

Al riguardo è meritevole di essere analizzata la Sentenza di rigetto e condanna pronunciata nei confronti della Società attrice difesa dallo Studio Pagano e resa dal Giudice monocratico del Tribunale di Brescia all’esito del richiamato giudizio.

Nel caso di specie, parte attrice conduttrice di un contratto di Leasing, conveniva in giudizio una nota società di Leasing, deducendo in primis la nullità del contratto e dei contratti appendice, in quanto sottoscritti unicamente dalla sola società conduttrice e, secondariamente, deduceva l’usurarietà degli interessi moratori.

Parte convenuta si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo tutte le domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Nella specie, l’istante deduceva che il tasso pattuito per gli interessi moratori superasse il tasso soglia degli interessi corrispettivi, in particolare sosteneva che tale circostanza comportasse, ai sensi del disposto 1815 c.c., la nullità di tutte le clausole relative agli interessi e, conseguentemente, la gratuità del contratto.

Ovvero, parte attrice, contestava alla società di leasing di aver previsto in sede di stipula una clausola relativa al ritardo del canone di locazione, ove il quantum degli interessi di mora applicabili fosse determinato del tutto richiamando un tasso superiore al tasso soglia vigente nella stipula.

Riassumendo la deducente, nella propria difesa sosteneva che la disciplina anti-usura fosse applicabile non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi moratori.

Il tema è meritevole di approfondimento.

In particolare la richiamata questione ha come quesito se agli interessi moratori è o meno applicabile la disciplina sanzionatoria prevista per gli interessi corrispettivi.

Domanda che gli interpreti si sono già posti all’indomani dell’entrata della legge 108/1996, in vigore della normativa in materia di usura.

In merito gli studiosi del diritto hanno assunto due diversi orientamenti, tra loro contrastanti.

Secondo un primo orientamento, condiviso anche da questa difesa, il combinato disposto dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 II comma c.c., sarebbe applicabile non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi moratori.

Tale tesi trae il proprio fondamento giuridico dal disposto dell’art. 1 comma 1 del d.l. 29.12.2000 n°394, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. e convertito in legge con modificazione dall’art. 1 della legge 28.2.2001 n°24, il quale ha relazionato alla nozione di interessi usurari quelli convenuti a “qualsiasi titolo”.

Da ciò ne conseguirebbe, secondo alcuni studiosi del diritto e secondo anche il nostro modesto parere, l’applicazione del tasso soglia, stabilito dal Ministero, anche agli interessi moratori, i quali in caso di superamento del limite sarebbero qualificabili come usurari.

A tale corrente si contrappone un secondo orientamento, a cui ha aderito invece dal Tribunale di Brescia, secondo la quale è esclusa l’applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi di mora.

Il Giudicante, infatti, enfatizza la distinzione funzionale tra interessi moratori e interessi corrispettivi.

La differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori è semplice, i primi rappresentano il corrispettivo (guadagno) di una prestazione in denaro, mentre i secondi avendo natura risarcitoria rappresentano una liquidazione forfettaria del danno in caso di ritardo nell’adempimento nelle obbligazioni pecuniarie.

Il Giudice ha quindi abbracciato questo secondo orientamento, secondo cui si deve escludere che gli interessi moratori possano essere attratti nell’ambito della disciplina anti-usura.

Secondo questo Tribunale infatti il Legislatore, nel disciplinare gli interessi moratori, “utilizza logiche e parametri differenti da quelli utilizzati per i corrispettivi”….”Il legislatore infatti “per gli interessi corrispettivi ha inteso limitare il costo del denaro a vantaggio del debitore, individuando un limite oltre il quale il tasso deve considerarsi usurario, con riferimento ai moratori è stata considerevolmente innalzata la misura degli interessi legali di mora al fine di scoraggiare i ritardi negli adempimenti” (cit. Sentenza Tribunale di Brescia).

Per il Giudice a quo quindi “l’applicazione del tasso soglia anche ai moratori produrrebbe una contraddizione sistematica in quanto, di regola il tasso di cui al d.lgs 231/02 è superiore al tasso soglia ministeriale” (cit. Sentenza Tribunale di Brescia).

Il giudicante nella propria statuizione, qui discussa, fonda la propria decisione sulla convinzione di non ritenere applicabile la disciplina anti-usura agli interessi moratori, conseguentemente ha rigettato tutte le domande attoree sul punto.

La decisione merita ovviamente di essere censurata, in quanto il Tribunale non tiene in debita considerazione la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013 della Suprema Corte, che con una stringata motivazione afferma che gli interessi moratori rilevano ai fini del rispetto della soglia di usura.

In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha statuito che ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di “interessi moratori”.

In altri termini, secondo tale assunto, il calcolo del tasso soglia oltre il quale il mutuo diventa usurario, deve considerare anche il tasso moratorio, che ordinariamente è stato sempre escluso.

Il ragionamento della Suprema Corte si fonda principalmente sull’interpretazione della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza n. 29 del 25 febbraio 2002, che ha disposto che il riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti – contenuto nel D.L. n. 394 del 2000 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), e precisamente dell’art. 1, comma 1 – rende plausibile l’assunto che “il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori”.

In altri termini, i tassi sono qualificabili come usurari nel caso in cui, a qualunque titolo, superino il limite stabilito dalla legge, e ciò secondo la prescrizione data dall’art. 1 del Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura. GU n.303 del 30 dicembre 2000, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24. G.U. 28 febbraio 2001, n.49).

La determinazione degli interessi deve essere effettuata nel rispetto del tetto stabilito nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; pertanto, nel caso in cui non vengano rispettate le soglie ivi indicate, gli interessi sono considerati di tipo usurario.

Ma vi è di più il suddetto orientamento è stato altresì confermato dalla recentissima Ordinanza della Suprema Corte Sez. VI n. 23192 del 4/10/2017, la quale ha precisato che se gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorché quest’ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia.

La statuizione in commento chiarisce un principio che rispecchia una giurisprudenza costante, ovvero che gli interessi moratori vanno sempre presi in considerazione al fine di valutare il rispetto della normativa antiusura.

Al riguardo è doveroso precisare che l’ordinanza de qua in nessun caso afferma la legittimità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, ma si limita a chiarire che l’usurarietà dei tassi di mora all’atto della stipula comporta l’azzeramento degli interessi corrispettivi ancorché questi ultimi al momento della stipula siano inferiori ai tassi soglia.

Ferme le eccezioni che precedono si ritieni quindi che la richiamata sentenza sia errata e, pertanto, sarà necessariamente oggetto di impugnazione.

 Brescia 8 gennaio 2018

 Avv. Monica Pagano


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