Studio Legale Pagano & Partners

Il Tribunale di Genova accerta l’usurarietà degli interessi di mora pattuiti nel contratto, dichiarando siano dovuti nella misura legale

Per stabilire se vi è usura oggettiva si devono considerare tutte le remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi titolo

Un altro successo in materia bancaria per lo Studio Pagano & Partners.

I clienti, attori nel giudizio, avevano stipulato, nel 2005, un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile per € 188.000,00 e corrispondevano regolarmente le rate fino al novembre 2014 allorquando, a seguito di risultanze peritali commissionate, riscontravano diverse illegittimità, tra cui principalmente l’usurarietà del tasso di mora al momento della pattuizione.

Il Giudice, in corso di causa, accoglieva la richiesta istruttoria attorea nominando un Consulente Tecnico d’Ufficio che redigeva l’elaborato peritale sul rapporto intrattenuto dagli attori con l’istituto di credito.

Tuttavia, in sede decisoria, il Giudice stabiliva di non tenere in considerazione i calcoli e le valutazioni effettuati dal CTU sulla presenza di tassi usurari applicati in corso di rapporto in quanto superati dall’indirizzo giurisprudenziale di legittimità nel frattempo formatosi sulla modalità di valutazione dell’usurarietà del tasso di mora, indirizzo al quale il Giudice si conformava.

Sull’usurarietà degli interessi moratori, in particolare, i difensori Avv.ti Pagano e Marini citavano negli atti di causa copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno delle loro tesi: a solo titolo esemplificativo E’ da tempo assodato che anche gli interessi di mora, ancorché non concorrano a determinare il TEGM, sono soggetti al rispetto delle soglie d’usura. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione Sez. I, n. 350/13 che – nel ritenere fondata, nella circostanza di un mutuo, la censura del calcolo del tasso pattuito in raffronto al tasso soglia senza tener conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora – ha precisato che, “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. E’ la stessa sentenza della Corte di Cassazione in applicazione della L. 108/96 e L. 24/01 che statuisce che anche il tasso di mora soggiace al limite del Tasso Soglia di Usura fissato trimestralmente dalle tabelle ministeriali emanate dalla Banca d’Italia in esecuzione della legge 108/96 e dall’altro lato che il Tasso Soglia di Usura può essere fissato solo per legge e non anche da altri organismi, nella specie la Banca d’Italia. Questo principio è stato seguito da alcuni Tribunali di merito e tra questi il Tribunale di Reggio Emilia che con ordinanza del 7/8/2014 ha espressamente stabilito l’assoggettabilità del tasso di mora al limite del tasso soglia previsto dalle tabelle Ministeriali.

Il Giudice configura, in linea con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, l’usura per i tassi di mora confermando in primis la tesi su esposta (Cass. n. 350/13) citando numerose altre sentenze e riportando altresì sul punto la normativa di cui alla l. 108/96 e il D.L. 394/2000 conv. in L. 24/01.

Ritiene pertanto pacifico che il tasso soglia nel trimestre in cui è stato concluso il mutuo per cui è lite era pari al 5,79% e che il tasso annuale di mora è stato ivi pattuito nella misura del 6,111% dunque in una misura superiore a quella del tasso-soglia. Tanto basta per affermare l’usurarietà degli interessi di mora nel caso di specie, senza l’arbitraria applicazione del 2,1 punti percentuali da applicare al TEGM, in quanto operazione matematica che non è stata consentita da nessuna norma di legge.

Ciò posto, sugli effetti giuridici, ritiene il Giudice che gli interessi moratori dovranno essere ricondotti al tasso legale, laddove riscontrati come usurari, mentre rimangono dovuti quelli corrispettivi.

Accoglie quindi sul punto le doglianze dei clienti dello studio.

 

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