Studio Legale Pagano & Partners

La Corte d’Appello di Milano, accerta la nullità e l’indeterminatezza delle clausole relative alle CMS e condanna la banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito

Le clausole contrattuali, in materia bancaria, devono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione.

Con sentenza dello scorso Dicembre, la Corte d’Appello di Milano ha accolto parzialmente l’appello presentato da una società e dei suoi garanti, con il patrocinio dell’Avv. Monica Pagano, per la riforma della sentenza di primo grado, in materia bancaria, che li aveva visti soccombenti e condannati dal giudice al rimborso delle spese di lite a favore della banca convenuta. I clienti, che erano seguiti, in primo grado, da un altro studio legale, si sono rivolti allo Studio Pagano & Partners a seguito di tale esito negativo e al fine di ottenere nel secondo grado di giudizio, una pronuncia favorevole.

In particolare, uno dei motivi di appello, accolto dalla Corte, ha riguardato l’omessa pronuncia, del giudice di prime cure, con riferimento alla nullità per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto nei contratti di conto corrente della società.

Come noto, la Commissione di Massimo Scoperto è un onere che viene addebitato al cliente per la messa a disposizione di una somma oppure quale remunerazione al cliente per il rischio di utilizzo di una certa somma di denaro. Otre al fatto che tale commissione è rilevante ai fini della determinazione del tasso usurario – in quanto la stessa rappresenta un onere che l’utente sopporta in relazione all’utilizzo del credito – sussistono ipotesi in cui tale commissione può costituire un costo illegittimo per i clienti, laddove non sia stata pattuita nelle forme prestabilite dalla normativa di riferimento.

La giurisprudenza costante dei Tribunali Italiani ha, negli ultimi anni, ritenuto illegittima la commissione di massimo scoperto sia per mancanza di causa propria, perché tale commissione si aggiungeva al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi passivi calcolati sul superamento del fido, sia per l’indeterminatezza o l’indeterminabilità della stessa, in quanto i contratti non specificavano quale era la base di calcolo dell’importo da pagare a titolo di commissione.

La giurisprudenza maggioritaria tende oggi a riconoscere la nullità di siffatte commissioni in mancanza di 3 ELEMENTI ESSENZIALI che devono ricorrere congiuntamente:

  • la percentuale (%);
  • la periodicità;
  • la base di calcolo su cui la commissione verrà calcolata ed applicata al rapporto (ex multis Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010).

L’Avv. Pagano ha eccepito specificamente che nei rapporti di conto corrente della società difesa tale commissione fosse stata pattuita in modo del tutto indeterminato.

La Corte, accogliendo tale doglianza, ha quindi, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato la nullità delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto contenute in due rapporti di c/c per indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. e ha condannato l’istituto di credito alla restituzione alla società appellante di quanto indebitamente percepito a tale titolo, per una somma pari ad € 18.500,86 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

 

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