Studio Legale Pagano & Partners

La crisi dell’attività imprenditoriale della società di famiglia ha causato il sovraindebitamento

Il Tribunale di Brescia apre la procedura liquidatoria a favore di entrambi i coniugi

Una famiglia composta da marito, moglie e due figli si è ritrovata negli ultimi anni ad avere enormi problemi economici.

Una storia del nostro tempo.

I coniugi oggi sono dipendenti di una s.r.l.s. come addetti alle pulizie ma in passato sono stati imprenditori capaci e attenti, in grado di giungere a risultati economici apprezzabili.

L’uomo era amministratore di una s.r.l. ormai cessata e cancellata da molti anni. Per i debiti della stessa aveva prestato garanzie personali.

Nel 2001 costituiva insieme alla moglie e alla figlia una società specializzata nell’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione e sanificazione.

Tutte le quote venivano anni dopo interamente cedute alla moglie.

Iniziava un periodo di lenta ma progressiva crescita della società che effettuava i suoi servizi e le sue prestazioni in vari condomini del circondario in cui si pubblicizzava, con incassi regolari e, di conseguenza, pagamenti e scadenze costantemente rispettate.

In fase di crescita, la ditta entrava in contatto con un gruppo alimentare il quale abbisognava di servizi di pulizia generale e straordinaria e di piccole manutenzioni nei locai dei supermercati.

Il lavoro aumentava sempre di più, svolgendosi in altri locali che il gruppo alimentare via via inaugurava e la donna, valutata l’opportunità, chiedeva alcuni affidamenti bancari che poi venivano concessi, grazie alla garanzia prestata dal marito, come anticipo fatture.

Successivamente quando la domanda era sempre più crescente, grazie proprio all’ottima qualità dei servizi offerti, diventava necessario assumere alcuni dipendenti (che aumentavano sempre di più, fino a superare la decina) da impiegare nella pulizia di ancora nuovi supermercati e in nuovi settori, in cui la ditta nel frattempo si specializzava, come il giardinaggio, lo sfalcio d’erba e lavori di manutenzione degli spazi verdi in generale.

Tutto andava a gonfie vele tanto che nel 2010 la coppia decideva di acquistare una casa da destinare ad abitazione familiare, stipulando un contratto di mutuo fondiario per la somma di euro 230.000,00 e l’istituto di credito iscriveva ipoteca.

Nel 2013, purtroppo, la società subiva una crisi economica irreversibile e la coppia si ritrovava in uno stato di sovraindebitamento.

Le ragioni sono da ravvisarsi fondamentalmente in un’unica causa generatrice che innescava una reazione a catena di mancati pagamenti, scadenze non onorate, interessi di mora, solleciti di pagamento e altri debiti per far fronte alle spese impellenti nella speranza che le cose tornassero alla normalità.

Mentre tutto andava per il meglio, infatti, il loro maggior cliente, il gruppo alimentare, cominciava a non versare più i relativi compensi fino a quando decideva di effettuare i pagamenti delle fatture non più al 60° ma al 180° giorno dalla relativa emissione. Quando la committente impose queste condizioni la società si  oppose, perdendo così gli appalti.

Con la perdita dell’appalto iniziavano i licenziamenti, che si traducevano in ulteriori problemi economici. Infatti ogni licenziamento rappresentava per la società un esborso dai 4.000 ai 22.000 per singolo dipendente a titolo di TFR ecc.

In breve tempo tutti i dipendenti si licenziavano e la società iniziava a ritardare il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti.

Oltre a ciò, la crisi aziendale era collegata anche ad un infortunio sul lavoro di un dipendente che rappresentava “una figura chiave nell’organico”, in quanto ricopriva mansioni di direzione e verifica lavori; ovvero una sorta di “braccio destro” dei titolari. Tale infortunio lo costringeva in malattia per un tempo lunghissimo (un anno e mezzo) nel quale la società gli versava la parte di stipendio non coperta dall’INPS.

La sua assenza significava non solo danno economico ma anche danno organizzativo all’intera attività.

Per il marito come fideiussore e per la donna partiva in quell’anno un effetto domino difficile da contenere, che portava alla chiusura della società e a un indebitamento per oltre 1 milione di euro.

I coniugi tentavano di rinegoziazione il mutuo-casa ma la loro richiesta non trovava riscontri positivi. Anzi la banca azionava il suo titolo dando luogo alla procedura esecutiva avente ad oggetto i beni ipotecati.

La crisi economica era oramai divenuta irreversibile e la coppia si trovava ad aver accumulato una cospicua situazione debitoria sia nei confronti degli istituti bancari che dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

A fronte del debito milionario vengono messi a disposizione dei creditori nella procedura liquidatoria:

  • i beni immobili oggetto di procedura esecutiva
  • un fabbricato di proprietà
  • una provvista liquida mensile pari ad euro 200,00 per n. 13 mensilità per la durata di anni quattro per un totale pari ad euro 10.400,00

In sintesi un totale attivo di circa 395.00,00 euro.

 


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