Un debito di circa € 170.000,00 e moglie e suocera a suo carico. Un cliente dello Studio Pagano & Partners beneficia della L.3/12
Un altro successo ottenuto dallo Studio in materia di sovraindebitamento.
Il cliente vive con la moglie e la suocera e lavora come dipendente con mansioni amministrative presso un’azienda che si occupa di programmazione socio-sanitaria regionale.
Occasionalmente svolge anche l’attività di allenatore presso alcune Associazioni Sportive Dilettantistiche, percependo solo un rimborso spese.
Le principali cause di indebitamento sono riconducibili nel caso di specie ad un’ esposizione debitoria pregressa nei confronti dell’Erario (che ha attivato nei suoi confronti le procedure esecutive di recupero con iscrizione di ipoteca legale sulla quota di immobile di proprietà e successivamente ha pignorato il suo stipendio) e al sopraggiungere di problemi cardiaci che ne hanno compromesso la capacità lavorativa, costringendolo a mansioni amministrative, con uno stipendio appena sufficiente per le esigenze familiari.
La moglie infatti è disoccupata e contribuisce alle necessità familiari soltanto con dei lavori saltuari.
È, inoltre, a carico del cliente la suocera di 82 anni, che non può godere di pensione in quanto trasferita in Italia dalla Russia solo in tarda età.
Il debito complessivo ammonta a circa 170.000 euro.
Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).
Cosa è una liquidazione?
È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.
Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).
Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.
Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.
Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.
Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.
L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.
Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.
La procedura avrà la durata minima di 4 anni.
Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.
Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.
Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.
Nella procedura liquidatoria, il cliente ha quindi messo a disposizione dei creditori
- un immobile per la quota del 25% di sua proprietà;
- il TFR liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro;
- una somma mensile pari ad € 300,00 per un periodo minimo di 4 anni.