Studio Legale Pagano & Partners

Un interessante provvedimento del Tribunale di Verona in materia di sovraindebitamento

Il Tribunale di Verona ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di una famiglia che si è rivolta allo Studio legale Pagano & Partners.

Questa la loro storia.

I coniugi vivono in un paesino di provincia insieme ai loro tre figli, un ragazzo appena maggiorenne e due minori. La coppia, il giorno delle nozze, aveva optato per il regime della comunione dei beni non prevedendo che questo, in futuro, gli avrebbe creato numerosi problemi. L’uomo, oggi, lavora full time come operaio addetto alla sala impasti presso un’azienda e percepisce un’indennità di invalidità civile dovuta a un brutto infortunio sul lavoro. La moglie, invece, lavora part-time come impiegata amministrativa.

La casa cointestata in cui vivevano purtroppo, per i debiti accumulati, diveniva oggetto di esecuzione immobiliare e la famiglia era costretta a spostarsi in affitto. I coniugi, vittime anche di una truffa, non erano infatti riusciti a pagare i debiti che avevano contratto per le fideiussioni prestate a favore della s.r.l. di cui erano soci.

Per risolvere la situazione, la coppia si era dapprima rivolta agli istituti bancari purtroppo invano. I costi da sostenere continuavano ad aumentare e non riuscivano più a mantenere i loro 12 dipendenti. L’impresa falliva.

Sempre più creditori iniziavano a farsi avanti, come fornitori, finanziarie, banche… I coniugi avevano perso il lavoro e la situazione stava diventando insostenibile. Il debito totale era di circa 1 milione di euro.

Decidevano così di rivolgersi all’Avvocato Monica Pagano.
Presentando un ricorso per la proposta di liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 ss. D.Lgs. 83/2022, lo Studio Pagano & Partners ha ottenuto l’apertura della liquidazione a favore della famiglia veronese.

La Liquidazione controllata del sovraindebitato.
Il Codice della crisi riserva la procedura di liquidazione controllata a specifiche categorie. Si tratta del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e della start up innovativa e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.
Sostanzialmente si tratta di una liquidazione giudiziale semplificata che si instaura con ricorso al tribunale competente.
Può essere promossa:
dal debitore, ammesso direttamente alla procedura controllata, o per conversione in tutti i casi di risoluzione o revoca della procedura di sovraindebitamento;
dai creditori, che possono attivare la procedura direttamente anche in pendenza di procedure esecutive individuali, o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento;
dal PM, direttamente quando l’insolvenza riguarda un imprenditore minore o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento.
Se è lo stesso debitore ad avviare la procedura deve essere assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi. Esso predispone una relazione che valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione inerente al debitore. La relazione contiene un’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria che ha condotto alla crisi o all’insolvenza.
Se il creditore propone domanda nei confronti di un debitore persona fisica, il giudice nega l’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate.
Nella liquidazione entrano anche i beni sopravvenuti al debitore nei quattro anni successivi all’apertura della procedura. E’ fatto salvo quanto necessario per un dignitoso tenore di vita del debitore e della propria famiglia, secondo quanto stabilito dal tribunale.
Con la sentenza di apertura del procedimento il Giudice nomina il liquidatore, che generalmente è l’OCC che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda o, in caso di giustificati motivi, lo sceglie nell’elenco dei gestori della crisi.
Il liquidatore giudiziale esercita le azioni di recupero dei crediti, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori.
L’apertura della procedura comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari; gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del giudice, proseguiti dal liquidatore.
Con la chiusura del procedimento di liquidazione controllata, il debitore ottiene di diritto l’esdebitazione.
Qualora la procedura non si sia chiusa entro i tre anni dalla sua apertura, l’esdebitazione può essere pronunciata dal tribunale dietro domanda del debitore.

Il caso di specie è una procedura familiare: nelle ipotesi in cui l’istanza venga legittimamente presentata dai ricorrenti in modo congiunto nella loro qualità di familiari conviventi si applica il disposto dell’art.66.1 CCII sulle procedure familiari. Anche se si propone un unico ricorso ex art. 66 CCII, con il provvedimento del Tribunale dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, ovvero una relativa al patrimonio del marito e una relativa al patrimonio della moglie; si dovranno tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente. Infatti, è importante che l’attivo ricavato dalla liquidazione del patrimonio di ciascun soggetto sia destinato alla soddisfazione dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo.

Solo in questo modo si elimina la possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali dell’altro ricorrente.

Inoltre, il provvedimento allegato specifica che il liquidatore dovrà procedere (per ogni procedura!) agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCII.
Il liquidatore dovrà redigere l’inventario, gestire le comunicazioni ai creditori, formare i distinti stati passivi (nei quali i creditori dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), fare i programmi di liquidazione, il rendiconto, i riparti, etc.

Ritenuto sussistenti tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, il Giudice:
– ha dichiarato aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni (una per il marito e una per la moglie);
– nominati il giudice delegato, il liquidatore;
– in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegnato a creditori e ai terzi il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore dalla domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo (art. 201 CCII);
– ordinato ai ricorrenti e ai terzi che detengano i beni di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, tranne l’automobile;
– ha disposto che siano escluse dalla liquidazione le entrate (sommate) dei coniugi sino a circa 3.500,00 euro al mese (!) con l’obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detti limiti e ogni ulteriore entrata sopraggiungente e a qualsiasi titolo;
– ordinato al liquidatore di aprire ben due conti correnti (uno a procedura);
– disposto che il liquidatore dovrà agire in modo distinto in relazione a ogni singola procedura.

Il debito totale era di circa 1 milione di euro e l’attivo totale che mettono a disposizione sarà pari a circa 20.000 euro.

Che cosa accadrebbe se solo uno dei ricorrenti, nel corso della liquidazione, svolgesse attività lavorativa? Ebbene, il Giudice ha specificato che in tal caso la quota di reddito esclusa dalla procedura dovrà imputarsi al 100% al solo coniuge percettore di reddito. Inoltre, interessante è ricordare e sottolineare che l’automobile è un bene necessario per le esigenze familiari e lavorative e, quindi, non rientra nelle operazioni di liquidazione.

La famiglia veronese difesa dallo Studio Pagano & Partners ha ora aperta la possibilità di arrivare all’esdebitazione e può già vivere più serenamente in vista di un futuro privo di debiti.