Una situazione debitoria che origina da un grave incidente stradale
Questa storia debitoria riguarda un uomo sposato, senza figli.
E’ un lavoratore autonomo, titolare di una ditta individuale nel settore dell’ idraulica
Per quanto riguarda la causa principale che ha condotto il cliente dello Studio Pagano & Partners nella situazione di sovraindebitamento è da ravvisarsi nel grave incidente stradale che oltre dieci anni fa lo ha costretto a cessare per diversi mesi la sua attività lavorativa.
A causa di ciò, negli anni successivi, la sua clientela cominciava nettamente a scarseggiare e quindi l’assenza di clientela unitamente ai ritardi nonché agli omessi pagamenti dei pochi clienti rimasti traghettavano la sua ditta individuale in una situazione di crisi.
Importanti società clienti della ditta, in particolare, omettevano, a causa delle intervenute sentenze dichiarative di fallimento, di corrispondere cospicui pagamenti pari ad oltre 30.000,00 euro. Ancora, la ditta non riceveva l’incasso per le prestazioni prestate a favore di un’altra ditta per un importo di circa 5mila euro.
L’uomo, tuttavia, per difetto di liquidità, non provvedeva ad avviare azioni giudiziarie per i crediti a lui spettanti.
Da ultimo, altra causa che comportava l’aggravarsi del dissesto economico era l’erronea dichiarazione dei propri redditi, dovendo corrispondere cospicue sanzioni all’Agenzia Entrate Riscossione.
Ad oggi, l’uomo sta continuando a svolgere la propria attività con costanza e fatica fisica sia a causa delle ripercussioni fisiche che l’incidente stradale ha comportato sul proprio fisico sia a causa dell’artrite agli arti inferiori che non gli consente di mantenere la posizione eretta per più di otto ore al giorno.
I suoi debiti sfiorano i 150mila euro e oltre alle somme dovute al fisco sono stati anche contratti per fideiussioni.
A fronte della situazione descritta, con il patrocinio dell’Avvocato Monica Pagano, si opta per una delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi: la liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII.
La Liquidazione controllata del sovraindebitato.
Il Codice della crisi riserva la procedura di liquidazione controllata a specifiche categorie. Si tratta del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e della start up innovativa e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.
Sostanzialmente si tratta di una liquidazione giudiziale semplificata che si instaura con ricorso al tribunale competente.
Può essere promossa:
dal debitore, ammesso direttamente alla procedura controllata, o per conversione in tutti i casi di risoluzione o revoca della procedura di sovraindebitamento;
dai creditori, che possono attivare la procedura direttamente anche in pendenza di procedure esecutive individuali, o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento;
dal PM, direttamente quando l’insolvenza riguarda un imprenditore minore o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento.
Se è lo stesso debitore ad avviare la procedura deve essere assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi. Esso predispone una relazione che valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione inerente al debitore. La relazione contiene un’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria che ha condotto alla crisi o all’insolvenza.
Se il creditore propone domanda nei confronti di un debitore persona fisica, il giudice nega l’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate.
Nella liquidazione entrano anche i beni sopravvenuti al debitore nei quattro anni successivi all’apertura della procedura. E’ fatto salvo quanto necessario per un dignitoso tenore di vita del debitore e della propria famiglia, secondo quanto stabilito dal tribunale.
Con la sentenza di apertura del procedimento il Giudice nomina il liquidatore, che generalmente è l’OCC che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda o, in caso di giustificati motivi, lo sceglie nell’elenco dei gestori della crisi.
Il liquidatore giudiziale esercita le azioni di recupero dei crediti, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori.
L’apertura della procedura comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari; gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del giudice, proseguiti dal liquidatore.
Con la chiusura del procedimento di liquidazione controllata, il debitore ottiene di diritto l’esdebitazione.
Qualora la procedura non si sia chiusa entro i tre anni dalla sua apertura, l’esdebitazione può essere pronunciata dal tribunale dietro domanda del debitore.
Il cliente dello Studio Pagano & Partners metterà a disposizione dei creditori nella procedura di liquidazione controllata il suo patrimonio detratto quanto occorrente per il suo fabbisogno economico e quello della sua famiglia.
A conclusione della procedura di liquidazione, se avrà rispettato quanto disposto dal Tribunale di Busto Arsizio, l’uomo beneficerà dell’esdebitazione liberandosi dal residuo del debito.
Un ottimo risultato che gli permetterà di iniziare una nuova vita!