In seguito ad apposita richiesta, presentata con l’ausilio dell’Avv. Monica Pagano, la società attrice chiede l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio affinché il perito confermi, se del caso, la presenza di anomalie bancarie e irregolarità sui rapporti di c/c intrattenuti con la banca convenuta.
Il Giudice competente, ritenendo la richiesta attorea pertinente, procede – conseguentemente alla nomina del C.T.U. Infatti, in data 21.04.2016, l’organo giudicante procedeva all’assegnazione dei relativi quesiti.
Il CTU, ha provveduto, in prima analisi, alla verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, secondo i parametri stabiliti dalla legge, contemplando anche le CMS, impiegando, però, un raffronto del tutto omogeneo e cioè:
- Escludendo dal calcolo del TEG la CMS sino al 31.12.2009.
- Includendo la CMS alla voce Oneri nella formula prevista dalla Banca d’Italia, raffrontando il risultato così ottenuto con il tasso soglia.
Il CTU, ha così provveduto, come richiesto espressamente nel quesito, a confrontare il TEG applicato dall’istituto di credito, con il tasso soglia previsto al momento della sottoscrizione del contratto e al momento dell’esercizio dello ius variandi esercitato dalla Banca.
Occorre premettere che la perizia tecnica, è stata svolta effettuando due distinte ipotesi:
Ipotesi A: la capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca è legittima, quindi non è necessario calcolare l’effetto anatocistico determinato dalla capitalizzazione degli interessi;
Ipotesi B: la capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca è illegittima, quindi bisogna calcolare l’effetto anatocistico determinato dalla capitalizzazione degli interessi.
IPOTESI A:
C/C ORDINARIO:
Ipotesi A1: confronto TEG con il Tasso-Soglia
I TEG così calcolati, presentano un superamento del Tasso-Soglia nel secondo e terzo trimestre 2010.
La capitalizzazione trimestrale delle CMS considerate non dovute e degli interessi addebitati in cui è stato accertato il superamento del Tasso-Soglia, ha prodotto un effetto anatocistico di € 1.447,23 sugli interessi.
Complessivamente, qualora le CMS e gli interessi addebitati nel periodo in cui è stato rilevato il superamento del Tasso-Soglia non risultano dovuti, la somma che la Banca deve corrispondere all’attrice, ammonta ad € 7.295,60 di cui € 3.605,67 per CMS, € 2.242,70 di interessi addebitati e € 1.477,23 di anatocismo.
Ipotesi A2: confronto TEG calcolato includendo le CMS con il Tasso-Soglia maggiorato
Il Consulente ha provveduto ad effettuare un calcolo alternativo, includendo nel TEG le CMS ed il tasso soglia maggiorato delle CMS medie rilevate trimestralmente dalla Banca d’Italia per 1,5. Anche in tale ipotesi, si verifica il superamento del Tasso-Soglia.
La capitalizzazione trimestrale delle CMS non dovute e gli interessi addebitati nel periodo inficiato da usura, ha prodotto un effetto anatocistico di € 1.541,31 sugli interessi. Complessivamente, qualora le CMS e gli interessi addebitati nel periodo in cui è stato rilevato il superamento del Tasso-Soglia usura non risultano dovuti, la somma che la Banca deve corrispondere all’attrice, ammonta ad € 6.286,97 di cui € 3.605,67 per CMS, € 1.139,99 di interessi addebitati e € 1.541,31 di anatocismo.
C/C ANTICIPI S.B.F.:
Con specifico riferimento a questo conto, il Consulente non contempla le CMS, ma provvede a calcolare l’effetto anatocistico provocato dalla capitalizzazione trimestrale di tali competenze.
Dalle risultanze peritali, quindi, emerge che l’effetto anatocistico – così prodotto – risulta essere pari ad € 631,53 sugli interessi. Da ciò ne segue che, qualora non sono dovute le CMS, la somma dovuta dalla convenuta è pari ad € 5.532,82.
Da quanto sopra citato, si evince che, tenendo conto di entrambi i rapporti di c/c oggetto di analisi, la somma che la Banca deve corrispondere all’attrice, risulta di:
- € 9.828,42 nell’ipotesi 1;
- € 8.819,79 nell’ipotesi 2.
IPOTESI B:
C/C ORDINARIO:
Ipotesi B1: confronto TEG con il Tasso-Soglia
La capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle CMS considerate non dovute, ha prodotto un effetto anatocistico, sugli interessi, pari ad € 6.337,85. Complessivamente, qualora le CMS e gli interessi addebitati nel periodo in cui è stato rilevato il superamento del Tasso-Soglia non risultano dovuti, la somma che la Banca deve corrispondere all’attrice, ammonta ad € 12.186,22 di cui € 3.605,67 per CMS, €2.242,70 di interessi addebitati e € 6.337,85 di anatocismo.
Ipotesi B2: confronto TEG calcolato includendo le CMS con il Tasso-Soglia maggiorato
La capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle CMS considerate non dovute, ha prodotto un effetto anatocistico, sugli interessi, pari ad € 6.832,11. Complessivamente, qualora le CMS e gli interessi addebitati nel periodo in cui è stato rilevato il superamento del Tasso-Soglia non risultano dovuti, la somma che la Banca deve corrispondere all’attrice, ammonta ad € 11.577,77 di cui € 3.605,67 per CMS, € 1.139,99di interessi addebitati e € 6.832,11 di anatocismo.
C/C ANTICIPI S.B.F.:
Valutando non dovuti gli addebiti delle CMS, il CTU ha calcolato l’effetto anatocistico determinatosi a causa della capitalizzazione trimestrale degli interessi e CMS, impiegando la seguente metodologia:
- “Calcolo della somma progressiva di interessi e CMS”.
- “Calcolo dell’effetto anatocistico mediante calcolo degli interessi con applicazione, per ogni trimestre, all’importo pari a detto saldo progressivo del tasso medio di fatto applicato dalla Banca nel trimestre medesimo”.
La capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle CMS considerate non dovute, ha prodotto un effetto anatocistico, sugli interessi, pari ad € 4.862,48. Complessivamente, qualora le CMS non risultano dovute, la somma che la Banca deve corrispondere all’attrice, ammonta ad € 6.763,77 di cui € 1.901,29 per CMS non dovute e € 4.862,48 di anatocismo.
Alla luce delle seguenti osservazioni, contemplando entrambi i rapporti oggetto di esame, la somma dovuta dalla Banca risulta essere pari a:
- € 18.949,99 nell’ipotesi 1;
- € 18.341,54 nell’ipotesi 2.
Brescia, 13 marzo 2017
Dott.ssa Irene Giorgi Avv. Monica Pagano