Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Lodi: la CTU disposta dal giudice rileva oltre € 200.000,00 a titolo di usura su mutuo ipotecario.

Tale commento ha ad oggetto una controversia sorta con un noto istituto di credito, il quale, secondo l’attrice, avrebbe applicato e pattuito tassi ed interessi usurari su un contratto di mutuo (mutuo a tasso variabile del valore di 1.000.000,00€).

Per prima cosa, occorre effettuare una breve cronistoria della vicenda: la ricorrente, al fine di verificare la correttezza del rapporto contrattuale intrattenuto con la Banca, ha commissionato una perizia ad apposito professionista, il quale ha provveduto a redigere un elaborato dettagliato.

Dalle risultante peritali, emerge chiaramente che l’Istituto di Credito ha applicato tassi usurari, disattendendo totalmente la disciplina di riferimento. La Banca, perciò, non solo ha violato le norme vigente in materia di usura, ma ha altresì agito in totale dispregio degli art.li 1283 (anatocismo) e 1284 (saggio di interessi) del codice civile.

Va da sé che, gli interessi, spese e commissioni non dovuti, versati dal cliente, dovranno essere restituiti interamente. È per tali ragioni che sono da ritenersi privi di efficacia gli addebiti effettuati, a qualsiasi titolo e per l’intera durata contrattuale.

Pertanto, alla luce delle risultanze peritali, la società attrice – difesa e assistita dall’Avv. Monica Pagano dello Studio Pagano & Partners – mediante apposito atto di citazione, chiede all’organo giudicante di confermare o, eventualmente, smentire, le anomalie riscontrate nell’elaborato peritale.

D’altro canto, la Banca convenuta, si costituisce in giudizio, impugnando e contestano il contenuto dell’atto di citazione chiedendo, nello specifico, il rigetto delle richieste attoree.

In apposita udienza, il giudice concede alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rinvia la causa per eventuale ammissione dei mezzi di prova. Depositate le memorie istruttorie, il Giudice, dispone quanto segue: fissa per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 20 gennaio …”.

Gli avvocati difensori, evidenziano come la decisione dell’organo giudicante, prenda in considerazione esclusivamente le rimostranze di parte convenuta, senza tener conto delle evidenti ragioni che sottendono all’azione preventivamente promossa da parte attrice, nonché il fatto che la vicenda contrattuale de quo necessiti dell’esperimento di CTU contabile. Pertanto, l’Avv.to Pagano, propone istanza di revoca ex art. 177 c.p.c., chiedendo, altresì, l’espletamento di CTU contabile.

Alla luce di quanto appena esposto, con apposita ordinanza, l’organo giudicante competente, ravvisati i requisiti per richiedere l’intervento di un Consulente Tecnico, ha disposto la relativa c.t.u. contabile sul mutuo oggetto della controversia, al fine di accertare o meno le anomalie contestate dall’attrice.

Il quesito posto dal Giudice, nello specifico, chiede quanto segue: il CTU, esaminati gli atti e documenti prodotti, esperito il tentativo di conciliazione:

  1. Accerti se sono stati pattuiti interessi moratori usurari ex Legge n.108/1996…tenuto conto della penale di estinzione anticipata….nel caso di superamento del tasso usurario, ridetermini il saldo senza applicare alcun interesse;
  2. Indichi i rapporti di dare e avere tra le parti.

L’elaborato peritale, coerentemente a quanto richiesto dal Giudice nel quesito, è stato eseguito prendendo in considerazione le istruzioni diramate dalla Banca d’Italia pro tempore vigenti. Specificatamente, le istruzioni della Banca d’Italia prevedono quanto segue:

  • la metodologia di calcolo del TEG muti in funzione alla categoria di appartenenza dell’operazione;
  • indicano quali commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, devono essere contemplate per il calcolo del tasso di interesse (per esempio sono escluse le tasse e le spese connesse con i servizi accessori).

In virtù di quanto stabilito nelle istruzioni di Banca d’Italia, il Consulente Tecnico, ha provveduto alla verifica di eventuali interessi moratori usurari. Il mutuo in questione, prevede che il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente, in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui” praticato dalle banche…, rilevato trimestralmente ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente pari al 6,20% annuo e al 5,70 annuo, rispettivamente, per i mutui a tasso fisso e per i mutui a tasso variabile”. Il quesito peritale prevede la verifica del tasso “pattuito”, pertanto occorre fare riferimento alla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura per il periodo di applicazione, pubblicati dalla Banca d’Italia.  Tale rilevazione prevede un tasso medio del 3,82% che, maggiorato della metà, si declina in un tasso soglia contrattuale del 5,73%.

Per quanto concerne le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese previste nel contratto, il consulente ha individuato le seguenti somme:

  1. a) spese di spedizione dell’avviso di pagamento e di assicurazione fisse euro 110,66 per rata;
  2. b) spese iniziali per complessivi euro 1.130,00;
  3. c) compenso per estinzione anticipata applicato euro 8.252,30.

Alla luce di quanto appena esposto, il CTU, individua un TAEG (riferito al tasso di interesse moratorio, comprensivo delle spese contrattualmente pattuite e della penale di estinzione anticipata pattuita ed applicata) pari al 6,019%: occorre evidenziare come tale valore è superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto (pari al 5,73%).

Il quesito peritale prevede altresì che, qualora venga verificato il superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori pattuiti, occorre rideterminare il saldo senza applicare alcun interesse.

Ad ogni buon conto si espongono di seguito le risultanze a seconda del fatto che le stesse siano:

  1. A) desunte dal contratto di mutuo o dal piano di ammortamento sviluppato in funzione delle condizioni contrattuali;
  2. B) contenute e comprovate nella documentazione prodotta in atti.

Nell’ipotesi A) emerge un totale – comprensivo di interessi passivi e spese – di € 209.328,96. In tal caso, si evidenzia come il conteggio effettuato, costruito sulla base delle condizioni contrattuali, appaia come lo scenario meno favorevole per la parte attrice.

Nell’ipotesi B), invece, tenendo in considerazione solo parte dei documenti in atti, il CTU rileva una somma di € 63.428,50.

Detto ciò, qualora si ritenga il tasso moratorio pattuito da calcolarsi come comprensivo di ogni spesa afferente il finanziamento (corrispondente al 6,019%), lo stesso supera il tasso-soglia ex Legge n.108/1996 (corrispondente al 5.73%). Va da sé che, in tal caso, le somme che vanno restituite alla parte attrice, tenendo in considerazione i punti A) e B): in realtà, l’avvenuta estinzione della posizione debitoria, suggerisce di considerare come corrisposti gli interessi contrattualmente stabiliti, calcolati nello sviluppo teorico del piano di ammortamento e riepilogati nel prospetto A).

Da ciò se evince che l’istituto di Credito in questione, deve corrispondere una cifra di € 209.328,96 in favore di parte attrice.

 Brescia, 13 settembre 2017


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