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La riforma della giustizia civile

Il fine della riforma ad oggi identificata tramite lo schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo alle Camere (AG 407) è quello di ridurre il tempo e contemporaneamente aumentare l’efficienza dei giudizi.

La riforma della giustizia civile italiana rientra nel più ampio contesto di obbligazioni assunte a livello europeo per mezzo del PNRR, in forza del quale l’Italia si è obbligata a rispettare i principi e gli obiettivi in esso sanciti.

Stiamo parlando di obiettivi fondati sulla volontà di ridurre gli arretrati giudiziari e al tempo stesso proseguire la transizione digitale già messa in atto dalla macchina pubblica, imprimendo un’accelerazione all’iter processuale odierno. Gli strumenti messi in campo sono molteplici e si sorreggono sul principio della sinteticità e chiarezza degli atti dell’autorità giudiziaria, oltre che sull’incentivazione della leale collaborazione tra parti e giudice. Partono dal tentativo principe di creare strumenti alternativi al processo, che permettano una celere definizione delle questioni, evitando il ricorso al giudizio; qualora tali strumenti risultassero insufficienti, ne interverranno di ulteriori, i quali vanno dal potenziamento dei filtri di ammissibilità e fondatezza delle questioni, alla previsione di disposizioni premiali che incentivino la leale collaborazione tra il giudice e le parti; passando poi per la previsione di udienze da remoto e trattazioni scritte, sino all’introduzione degli Uffici del processo, atti da un lato a potenziare lo staff del magistrato, dall’altro a sopperire alle carenze di professionalità oggi presenti.

In un quadro di principi così delineato, la Commissione europea contesta specificamente all’Italia la perdurante scarsa efficienza del sistema giudiziario civile, con particolare riguardo al filtro di ammissibilità per gli appelli, alla necessità di potenziare gli organici e alla differente efficacia dei Tribunali presenti sul territorio italiano.

Anche tenendo conto di queste ultime considerazioni, le obbligazioni assunte dall’Italia a livello europeo comportano che il Parlamento è tenuto a procedere all’approvazione definitiva della prima legge delega (MICI-29) entro il IV trimestre 2021 (ciò che è avvenuto per mezzo della legge n. 206/2021); successivamente, il Governo è chiamato ad emanare i relativi decreti entro il quarto trimestre 2022 (è in corso di esame per parere parlamentare lo schema di d.lgs A.G. 407) e la conseguente riforma del processo civile, che dovrà acquistare efficacia entro il II trimestre 2023.

Gli obiettivi prefissi mirano, inoltre, a ridurre del 65% l’arretrato civile di I grado (337.740 cause pendenti) e del 55% quello di II grado (98.371 cause pendenti) entro il quarto trimestre 2024; per poi arrivare entro la metà del 2026 a diminuire del 90% l’arretrato civile, del 70% quello amministrativo e del 40% la durata dei procedimenti civili.

Prendendo adesso in considerazione ogni singolo istituto introdotto è bene partire dalla novità rappresentata dall’introduzione dell’Ufficio per il processo (artt. 6-12 dello schema di d.lgs.), organizzato secondo i requisiti professionali del personale già previsto, ai quali sono demandati compiti di supporto ai magistrati nell’esercizio delle attività preparatorie (come studio dei fascicoli, della giurisprudenza e della dottrina), di coordinamento dell’attività del magistrato e del cancelliere, di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali e di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro. Questi Uffici sono istituiti presso i Tribunali ordinari e le Corti d’Appello, presso la Corte di Cassazione, la Procura generale della Corte di Cassazione e le sezioni distrettuali e circondariali.

Altra grande novità è rappresentata dalle disposizioni relative a mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato (artt. 7-10), finalizzate a disincentivare il ricorso al procedimento giurisdizionale. Più nello specifico, viene previsto un aumento del credito d’imposta a favore di chi medi una controversia, specifici requisiti di serietà ed efficienza cui devono conformarsi gli organismi di mediazione, l’aumento dei casi di mediazione demandata dal giudice, l’estensione dell’obbligatorietà della mediazione preventiva per contratti tassativamente individuati ed il riconoscimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, qualora essa sia contenuta in clausola contrattuale o statutaria; in quest’ultimo caso, poi, è previsto il patrocinio a spese dello Stato.

Si specifica a riguardo che, trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento legislativo, il Ministero della giustizia è chiamato ad operare una verifica circa l’opportunità di mantenere l’istituto della mediazione obbligatoria.

Tanto per la mediazione quanto per la negoziazione assistita viene disposto il procedimento telematico. 

La negoziazione assistita viene prevista per le controversie in materia di lavoro e viene facilitata dalla possibilità di esperire l’istruzione stragiudiziale nel procedimento che la riguardi; infine, viene riconosciuta come obbligatoria e rimessa al patrocinio dello Stato per tutti quei patti che prevedano trasferimenti di immobili. 

Qualora il tentativo di mediazione della controversia non consegua buon esito, si prevede un procedimento semplificato di cognizione, obbligatorio qualora i fatti in causa non siano controversi, ovvero la domanda non richieda un’istruttoria complessa. Inoltre, vengono introdotti procedimenti semplificati di accoglimento e di rigetto qualora i fatti siano provati e la difesa appaia manifestamente infondata, ovvero la domanda risulti manifestamente infondata o sia omesso o incerto l’oggetto della domanda stessa o l’esposizione dei fatti e degli elementi a suo sostegno. Si prevede pure la soppressione di alcune udienze, quali quella per il giuramento del CTU (consulente tecnico d’ufficio) o quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte.

Un’ulteriore novità riguarda il contenzioso famiglia, per il quale viene prevista la competenza di un solo giudice per tutte le controversie familiari e minorili, così da evitare le problematiche di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e per i minorenni. All’uopo viene istituito il Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia, destinato a sostituire l’attuale tribunale per i minorenni.

Viene aumentata la competenza del giudice di pace da 5.000 a 10.000 euro per le cause relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 per le cause di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti. Inoltre, sempre nell’ottica di deflazionare il carico di lavoro dei magistrati, è data la possibilità di delegare determinate funzioni dei giudici ai notai, in particolare con riferimento alle autorizzazioni alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate.

Particolare rilevanza, poi, assume la riforma delle impugnazioni, che investe appello, giudizio in Cassazione e revocazione.

Per quanto riguarda l’appello è prevista la possibilità di dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso a seguito di trattazione orale e in maniera succintamente motivata; si permette la rimessione della causa in primo grado solo per violazione del contraddittorio e si definiscono ampi poteri di direzione in capo al consigliere istruttore.

In merito al giudizio in Cassazione, viene riformato il c.d. filtro in Cassazione, prevedendo un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, incentivando la rinuncia al ricorso, tramite l’esclusione del soccombente dal pagamento del contributo unificato previsto a titolo sanzionatorio. Altra novità è rappresentata dalla previsione del rinvio pregiudiziale in Cassazione per le questioni di diritto.

Con riferimento alla revocazione, poi, viene introdotta una nuova ipotesi, che interviene qualora il contenuto della sentenza civile passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero ad uno dei Protocolli.

Rimangono adesso da trattare le modifiche introdotte in tema di esecuzione delle sentenze civili, per le quali viene previsto un avvio semplificato mediante presentazione di copia attestata conforme all’originale; si permette la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata nei casi di fondatezza dell’impugnazione ovvero di gravità/irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione; si riducono i termini per il deposito della certificazione ipocatastale nell’esecuzione immobiliare e si introduce l’istituto della vendita diretta del bene pignorato da parte del debitore.

Al fine di valutare l’incidenza delle novelle normative sopra descritte, i commi 37 bis, ter e quater dello schema di d.lgs introducono il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

Questo il quadro normativo finora delineato dall’iter governativo/parlamentare, che ancora non si può considerare conclusivo, ma, di certo giunto ad un punto di facimento prossimo alla conclusiva approvazione definitiva.