Studio Legale Pagano & Partners

Sovraindebitamento: con la conversione dei decreti Ristori entrano in vigore alcune norme del CCI

Lo scorso 18 dicembre la Camera ha approvato il testo definitivo della legge di conversione dei 4 decreti Ristori, ora in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In materia di sovraindebitamento vengono introdotte alcune importanti modifiche alla legge 3 che anticipano l’entrata in vigore, prevista per il prossimo 1 settembre 2021, di una parte delle norme previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Analizziamole:

  • consumatore”, se il sovraindebitamento riguarda solo i suoi debiti personali, è anche la persona fisica socio di una società di persone;
  • eliminata la disposizione che prevedeva esclusivamente la dilazione di pagamento e non anche lo stralcio dei tributi costituenti risorse proprie dell’UE, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate;
  • vengono estesi, a favore dei soci illimitatamente responsabili, gli effetti dell’accordo di composizione della crisi proposta dalla società ai suoi creditori;
  • anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del TFR o della pensione e quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno possono essere oggetto di falcidia o di ristrutturazione dei debiti in seno alla proposta di piano del consumatore;
  • esdebitazione per il debitore incapiente: il debitore persona fisica “meritevole” che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%;
  • alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi va allegata una relazione dell’OCC che evidenzi le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;
  • procedure familiari: i membri della stessa famiglia(coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto di cui alla legge (Cirinnà) n. 76/2016) possono presentare un’unica procedura quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune, benché le masse attive e passive siano mantenute distinte;
  • si prevedono sanzioni processuali per il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento. Infatti non può presentare osservazioni al piano né opposizione o reclamo avverso l’omologa e neppure far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore;
  • cram down nei confronti dell’amministrazione finanziaria: il Tribunale competente omologa l’accordo di composizione della crisi anche in assenza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie e quando la proposta di soddisfacimento per il fisco è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
  • la proposta di piano del consumatore e quella di accordo formulata dal consumatore possono contemplare il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

Analogamente, se l’accordo è proposto da un soggetto non consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa. Anche in questo caso la condizione è che il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, abbia adempiuto alle proprie obbligazioni o il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

Importante sottolineare che le nuove norme si applicano anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ristori.