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Una pronuncia epocale per i debitori che hanno un’esecuzione in corso

Il tema è incentrato su clausola abusiva, decreto ingiuntivo e giudicato e può avere importanti conseguenze per i debitori che stanno subendo pignoramenti immobiliari da parte di banche o finanziarie.

In sintesi il giudice deve valutare se il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di clausole abusive contrarie ai diritti del consumatore, riaprendo questioni prima ritenute non più proponibili per la presenza del giudicato derivante dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo.

Con il termine “giudicato”, nel caso specifico, ci si riferisce al fatto che il debitore che non abbia presentato opposizione contro un decreto ingiuntivo o non abbia fatto appello contro una sentenza a lui sfavorevole, non possa più presentare un’opposizione quando ormai si è nella fase del pignoramento. Ciò anche se in questa fase dovesse emergere l’illegittimità del contratto sottoscritto con il creditore, sia una banca o una finanziaria.

La pronuncia, quindi, impone il superamento del giudicato derivante dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo. Tutto ciò in virtù delle regole di diritto europeo e in particolare, sulla base del principio fissato dalla Grande sezione della Corte di giustizia europea nelle cause C-693/19 e C-831/19, che aveva bocciato la normativa italiana laddove precludeva al giudice dell’esecuzione di pronunciarsi sulla validità delle clausole contrattuali, in quanto ormai coperta dall’autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo non opposto. 

Secondo i giudici europei, lo Stato italiano deve infatti garantire ai consumatori una tutela effettiva che si concretizza nella possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo anche se questo non è stato contestato nei termini e pertanto è divenuto definitivo. Deve farlo, in particolare, tutte le volte in cui il credito che ha dato vita all’esecuzione forzata si basa su un contratto abusivo, contenente cioè clausole vessatorie. 

Quindi, in presenza di un contratto bancario (una fideiussione, un mutuo, un’apertura di credito o qualsiasi altro contratto) che contenga clausole vessatorie, il debitore può opporsi anche a pignoramento già in corso presentando un’opposizione tardiva contro il decreto ingiuntivo e ripartire da zero mettendo tutto in discussione e il giudice dell’esecuzione può persino bloccare l’asta già in corso, avendo il potere/dovere di rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola abusiva che incide sull’esistenza o sull’entità del credito oggetto del provvedimento monitorio.

Quali sono le clausole abusive/vessatorie?

Per fare qualche esempio si pensi a una clausola che deroghi al foro del consumatore o che vincolino il diritto del consumatore di chiedere il trasferimento del mutuo presso altro istituto di credito.

Da quanto affermato si comprende che il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione può applicarsi solo in presenza delle seguenti condizioni:

  • il debitore deve essere un consumatore quindi il contratto con la banca non deve essere stato sottoscritto per ragioni lavorative, imprenditoriali o professionali;
  • il contratto deve contenere almeno una clausola vessatoria;
  • l’asta giudiziaria non deve essersi già conclusa con il provvedimento di assegnazione dell’immobile. Se è così il consumatore potrà soltanto attivare un giudizio per chiedere il risarcimento del danno subito. 

Molte persone oggi si trovano ad avere le case all’asta solo perché, al momento della notifica degli atti giudiziari, non hanno ritenuto di difendersi facendosi assistere da un professionista. 

C’è ancora la possibilità di rimediare.

Chi ha un pignoramento in corso potrà rivolgersi a un avvocato esperto in materia che possa valutare l’eventuale presenza di clausole vessatorie nel contratto sottoscritto e in caso affermativo opporsi all’esecuzione. Opposizione per la quale, secondo i principi visti, non ci sono termini di scadenza se non l’assegnazione dell’immobile pignorato all’offerente.