Studio Legale Pagano & Partners

Il decreto di apertura della procedura liquidatoria del Tribunale di Monza

Ne beneficia un uomo ex titolare di una ditta individuale artigiana

Il Giudice ritiene sussistente “un forte squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile”.

L’uomo, attualmente, è socio dipendente a tempo indeterminato presso una cooperativa con la qualifica di operaio ma dal 2005 al 2013 è stato titolare di una ditta individuale esercente l’attività di autotrasporto conto terzi.

Il suo sovraindebitamento deriva principalmente dalle vicende che hanno coinvolto la ditta individuale: ditta senza dipendenti di cui l’uomo risultava essere l’unico soggetto lavorante.

L’attività è rimasta attiva fino al 2011, venendo poi cancellata dal registro delle imprese due anni dopo.

Molte le difficoltà riscontrate nella gestione della contabilità che unite alla crisi economica generale e alle difficoltà negli incassi regolari, hanno determinato l’impossibilità per il cliente dello Studio Pagano & Partners di far fronte alle tasse e al pagamento dei propri debiti.

Nel 2013 la sofferta decisione di chiuderla per non aggravare ulteriormente la sua posizione debitoria a scapito dei vari creditori, decidendo poi di cercare un’occupazione lavorativa più sicura come dipendente.

Negli anni successivi sono state promosse nei suoi confronti un’azione esecutiva immobiliare da parte del condominio conclusasi con l’assegnazione dell’immobile oggetto di pignoramento nonché una procedura esecutiva mobiliare presso terzi da parte dell’istituto di credito per oltre 150.000,00 euro

Ad oggi quest’ultima procedura risulta estinta avendo l’uomo terminato il suo rapporto lavorativo con il terzo pignorato (che era una diversa cooperativa rispetto a quella presso cui attualmente lavora).

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

A fronte di un debito di circa 200.000,00 euro viene messo a disposizione dei creditori, nella procedura liquidatoria della durata di 6 anni:

  • una provvista liquida totale di euro 21.600, da versarsi in n°72 rate mensili da € 300,00 l’una;
  • l’automobile, che essendo l’unico mezzo di trasporto dell’uomo e della sua famiglia, verrà liquidata al termine della procedura.

 

Importante sottolineare – nel provvedimento – che il Tribunale di Monza rileva che “la procedura ha natura universale e dunque non può escludere alcun bene, ivi compresi i crediti e che pertanto deve essere ricompresa nella liquidazione anche una quota del reddito da lavoro dipendente (..)”.

Un risultato sperato dal cliente dello studio, che potrà, al termine della procedura, beneficiare dell’esdebitazione!


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