Studio Legale Pagano & Partners

Il Tribunale di Cuneo dichiara aperta la procedura di liquidazione

Beneficia della procedura un ex imprenditore nel settore edile

La persona che si è rivolta allo studio legale Pagano & Partners per attivare una procedura di sovraindebitamento è un ex imprenditore, sposato senza figli.

Oggi è dipendente a tempo determinato di una società e lavora come addetto di segheria ma dal 2009 al 2013 è stato titolare di una ditta individuale e ha svolto attività come muratore.

Il suo sovraindebitamento trae origine principalmente da tale attività svolta in proprio.

L’uomo, infatti, risultava unico soggetto lavorante senza dipendenti e veniva aiutato dai genitori nella gestione della propria contabilità in quanto lui stesso era spesso impegnato sul campo come operativo. L’indebitamento è dipeso in buona parte dalla difficoltà nella gestione della contabilità che unito alla crisi economica del settore e alle difficoltà negli incassi regolari hanno determinato l’impossibilità di far fronte alle tasse e al pagamento di fornitori costringendolo a prendere la drastica ma responsabile decisione di chiudere la ditta nel 2013 al fine di non aggravare ulteriormente la sua posizione debitoria a scapito dei vari creditori e di cercare un’occupazione lavorativa più sicura come dipendente.

A suo carico pendevano varie azioni esecutive e il debito superava i 200mila euro.

Gli avvocati dello Studio Pagano valutavano l’opportunità avvalersi degli istituti di cui alla legge 3/2012, optando per una liquidazione del patrimonio.

Cosa è una liquidazione?

E’ possibile accedere a questa procedura prevista dalla legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (mobili o immobili).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Questa procedura permette di individuare i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento. Si escludono pure gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da Organismo di Composizione della Crisi, redigerà – d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore – una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti i creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione. Essa consiste nella totale liberazione dei debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

Per il soggetto sovraindebitato il Tribunale di Cuneo prevede che metta a disposizione dei creditori il reddito eccedente il limite di € 1.800,00 mensili, necessario al sostentamento familiare.

Beneficerà dell’esdebitazione se alla fine del procedimento avrà rispettato quanto disposto dal giudice, mantenendo un comportamento collaborativo nel corso della procedura fin dalla sua apertura.

 


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