Studio Legale Pagano & Partners

Il Tribunale di Lodi apre la procedura liquidatoria a favore di un pensionato indebitatosi per esigenze familiari

Un debito di oltre € 112.000,00 e a disposizione dei creditori una provvista mensile e l’auto.

La vicenda riguarda un cliente che, in pendenza di procedura e successivamente alla nomina del Gestore ha trasferito la sua residenza da un comune rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Lodi ad un altro.

E’ a tal proposito fondamentale rilevare come il decreto del Tribunale di Lodi conferma la correttezza dell’applicazione per analogia, trattandosi di procedure concorsuali, a quanto stabilito in materia di fallimento dall’art. 9 secondo comma L. 267/1942 che sancisce che “il trasferimento della sede (o, nel caso di procedura da sovraindebitamento, della residenza ndr) intervenuto nell’anno antecedente dell’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza”.

Per tale ragione, la proposta veniva correttamente depositata dagli Avv.ti Pagano e Marini presso il Tribunale di Lodi.

Il cliente, padre di due figli e nonno di quattro nipoti, divorziava nel 2018 e non era previsto alcun assegno di mantenimento a carico di alcun coniuge.

Nelle more della procedura, come visto, trasferiva la sua residenza e ad oggi vive con la nuova compagna nell’immobile di proprietà di quest’ultima percependo una pensione di circa € 48.000 annui.

La sua situazione debitoria deriva da contratti di finanziamento stipulati per esigenze particolari, come ad esempio il matrimonio della figlia e la nascita del primo nipote, nonché per aiutare materialmente la madre (poi deceduta nel 2016)  la quale non riusciva a sostenere il costo dell’affitto e il proprio mantenimento con la sola pensione e l’attuale compagna operata per un tumore al seno nel 2015, che le ha imposto numerose cure.

 

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Il cliente a fronte di un debito di oltre  € 112.000,00 mette a disposizione della procedura liquidatoria:

  • una provvista liquida mensile per 13 mensilità per 4 anni per un totale di € 33.600 e
  • la sua automobile del valore di € 12.000,00

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