Studio Legale Pagano & Partners

Il Tribunale di Trieste applica la legge 3/2012 a favore di un imprenditore in campo edile

Un’esposizione debitoria che supera i 2 milioni di euro.

Lo stato di sovraindebitamento dell’uomo che si è rivolto allo Studio Pagano & Partners origina dall’esito infruttuoso di alcune iniziative imprenditoriali nel campo edile, dove ricopriva cariche, deteneva  partecipazioni, rilasciava fideiussioni e ipotecava beni personali.

In particolare l’uomo era specializzato nell’esecuzione di strutture in cemento armato e muratura al grezzo, con l’impiego di manodopera e attrezzatura delle società gestite/partecipate.

Nei lavori prendevano parte anche altre società, tutte facenti parte di un consorzio.

Con la crisi economica del 2008, purtroppo, incappava nei fallimenti di primarie aziende venete. L’anno successivo si aggiudicava un grande appalto per l’esecuzione di edifici.

I ritardi nei pagamenti rallentavano i lavori. Ciò determinava l’aumento del costo dell’operazione (materiali, manodopera, noleggio attrezzature) che si concludeva con una perdita di circa un milione di euro.

Le banche, alla notizia delle difficoltà finanziarie, bloccavano conti e finanziamenti. I cantieri si bloccavano per via del blocco dei pagamenti dei fornitori: la crisi economica era ormai divenuta irreversibile e il sovraindebitamento inevitabile.

A fine 2013, proponevano ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con garanzia degli immobili in proprietà. L’anno successivo il piano decadeva per la presentazione, da parte di un fornitore, dell’stanza di fallimento, accolta, del Consorzio.

Il cliente dello Studio Pagano & Partners subiva dapprima 2 esecuzioni immobiliari poi il pignoramento dei conti corrente.

I debiti accumulati negli anni si attestano attorno ai 2 milioni e mezzo!

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare.

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio. Per questo, spesso, non è di facile liquidazione e vendita.

Questa procedura individua i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione dello stato di sovraindebitamento che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio sospende tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, cioè la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito

La proposta liquidatoria ai creditori prevede che l’uomo metta a disposizione:

  1. il ricavato della vendita degli immobili di proprietà;
  2. una provvista mensile pari ad euro 780 mensili, per un totale di euro 37.440 in 4 anni;
  3. qualunque finanza futura dovesse entrare nel proprio patrimonio, escluse le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

Una volta terminata la procedura di liquidazione, se avrà rispettato quanto disposto dal Tribunale, l’uomo potrà liberarsi definitivamente da tutti i debiti lasciandosi alle spalle tutti i problemi legati alla sua attività.

 

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