Studio Legale Pagano & Partners

L’esito infruttuoso dell’attività commerciale di gioielleria ha causato il sovraindebitamento

Il Tribunale di Parma ha aperto la procedura liquidatoria

Un debito di circa 55mila euro pesava sulle spalle di una donna celibe e senza figli che aveva, nel 2010, deciso di costituire un’impresa familiare per l’esercizio in proprio di attività commerciale al dettaglio di gioielleria. 

Purtroppo, nonostante avesse assunto tutte le informazioni dalla cedente – con la quale peraltro intercorreva un rapporto di amicizia – e  avesse in buona fede posto affidamento sulle sue dichiarazioni e garanzie circa il buon avviamento dell’attività nella zona soltanto il primo mese di attività sortiva esito positivo in termini di fatturato di vendite e incassi.

Nel prosieguo dell’attività si registravano andamenti in perdita, con la conseguente necessità per la donna di rivolgersi alle banche per chiedere la concessione di finanziamenti volti a soddisfare le pretese dei fornitori. 

I debiti accumulati nel periodo ammontano a circa 55mila euro e fra i creditori oltre a  banche e finanziarie anche l’agenzia delle entrate.

Oggi la donna è insegnante di pilates e percepisce uno stipendio molto basso che non le consente di far fronte a tutti i debiti.

Per questo decide di rivolgersi all’Avv. Monica Pagano. A fronte della situazione descritta si opta per una delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi: la liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII. 

La Liquidazione controllata del sovraindebitato

Il Codice della crisi riserva la procedura di liquidazione controllata a specifiche categorie. Si tratta del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e della start up innovativa e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

Sostanzialmente si tratta di una liquidazione giudiziale semplificata che si instaura con ricorso al tribunale competente.

Può essere promossa:

  • dal debitore, ammesso direttamente alla procedura controllata, o per conversione in tutti i casi di risoluzione o revoca della procedura di sovraindebitamento;
  • dai creditori, che possono attivare la procedura direttamente anche in pendenza di procedure esecutive individuali, o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento;
  • dal PM, direttamente quando l’insolvenza riguarda un imprenditore minore o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento.

Se è lo stesso debitore ad avviare la procedura deve essere assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi. Esso predispone una relazione che valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione inerente al debitore. La relazione contiene un’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria che ha condotto alla crisi o all’insolvenza.

Se il creditore propone domanda nei confronti di un debitore persona fisica, il giudice nega l’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate.

Nella liquidazione entrano anche i beni sopravvenuti al debitore nei quattro anni successivi all’apertura della procedura. E’ fatto salvo quanto necessario per un dignitoso tenore di vita del debitore e della propria famiglia, secondo quanto stabilito dal tribunale.

Con la sentenza di apertura del procedimento il Giudice nomina il liquidatore, che generalmente è l’OCC che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda o, in caso di giustificati motivi, lo sceglie nell’elenco dei gestori della crisi.

Il liquidatore giudiziale esercita le azioni di recupero dei crediti, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori.

L’apertura della procedura comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari; gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del giudice, proseguiti dal liquidatore.

Con la chiusura del procedimento di liquidazione controllata, il debitore ottiene di diritto l’esdebitazione.

Qualora la procedura non si sia chiusa entro i tre anni dalla sua apertura, l’esdebitazione può essere pronunciata dal tribunale dietro domanda del debitore.

A disposizione dei creditori la donna mette, secondo le sue possibilità 

  • una sola provvista liquida mensile da € 267,00 per un periodo di tre anni 

Con un totale attivo di poco più di 9.500,00 euro verrà stralciato un debito di circa 55mila euro e la donna, se rispetterà quanto previsto, potrà ottenere l’esdebitazione.

 

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