Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Brescia: aperta la procedura liquidatoria a favore di due coniugi che hanno perso la casa all’asta

Lui ex artigiano edile, lei ex parrucchiera hanno beneficiato della L.3/2012

Altra apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico di due coniugi clienti dello Studio Pagano & Partners.

Il marito svolgeva la propria attività di artigiano edile con la propria ditta individuale, poi chiusa a fine 2014. Da inizio del 2018 è operaio dipendente a tempo indeterminato presso una società.

La sua situazione di sovraindebitamento è riconducibile al deficit della propria attività imprenditoriale, originato dalla crisi del settore edilizio italiano.

La moglie era parrucchiera e la sua ditta individuale veniva cancellata ai primi del 2019.

Entrambi nel 2005 stipulavano per l’acquisto della prima casa un contratto di mutuo fondiario con una banca, garantito da ipoteca volontaria di 1°grado.

A causa della crisi che ha investito entrambe le loro attività professionali sono giunti negli anni alla graduale incapacità ad adempiere ai versamenti fiscali, contributivi e previdenziali, inerenti alle rispettive attività, generando ulteriore debiti anche di natura erariale.

Dall’effettiva impossibilità di onorare con continuità le rate del mutuo, la banca ha, in primis, provveduto a passare a sofferenza la posizione e successivamente, nel 2011 a promuovere l’azione esecutiva immobiliare conclusasi con la vendita all’asta della loro abitazione.

Il debito totale è pari (per entrambi) ad € 314.564,21!

 

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Nella procedura liquidatoria, quindi, viene messa a disposizione dei creditori:

  1. una provvista liquida di euro 18.000,00, da versarsi in n°72 rate mensili da € 250,00 l’una, dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura liquidatoria, per i successivi 6 anni di durata della medesima.

Un risultato che permette ai coniugi di vivere più serenamente!


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