Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Novara: nuovo decreto di apertura della procedura liquidatoria nei confronti di un cliente indebitato

Si era indebitato per circa € 880.000,00, i Giudici applicano la Legge n. 3/2012

Il provvedimento emesso a favore di un ex piccolo imprenditore, cliente dello Studio Pagano & Partners, è dello scorso 12 Novembre.

Il cliente risiede con i genitori pensionati in provincia di Novara ed è, ad oggi, impiegato dal 2014 presso una S.r.l. percependo uno stipendio di circa € 1.129,00 mensili, al netto di due pignoramenti sullo stesso gravanti.

L’incapacità ad adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni è riconducibile alle sorti negative dell’attività commerciale di vendita tabacchi svolta fra gli anni 2003 e 2013, attività che ha richiesto l’esborso di tutti i risparmi della famiglia, portandolo sino all’indebitamento.

Per l’acquisto della tabaccheria il cliente era infatti ricorso al credito stipulando, nel 2008, un contratto di mutuo fondiario trentennale per l’importo capitale 380.000,00 €, concedendo i genitori a garanzia il loro immobili sul quale era stata iscritta ipoteca volontaria (terzi datori di ipoteca-non debitori).

Tuttavia la situazione economica dall’attività era già in crisi dal secondo anno di esercizio, quando il cliente si ritrovava a dover risanare i debiti lasciati dalla precedente proprietà verso i Monopoli di Stato, oltre a dover saldare, seppur ratealmente, una cartella esattoriale di circa € 100.000,00. Conseguentemente, versando in gravi condizioni economiche, nell’anno 2012 si trovava costretto a cedere l’attività, rimanendo disoccupato sino al maggio 2014.

Il mancato conseguimento di ricavi della ditta individuale determinava quindi da una parte l’impossibilità per il cliente di saldare regolarmente i creditori e dall’altra di onorare con continuità le rate del mutuo stipulato, oltre alla perdita dell’occupazione che deteriorava irreversibilmente la sua situazione economica e finanziaria.

 

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

A fronte di un debito di circa € 880.000,00, quindi, nella procedura liquidatoria, il cliente ha messo a disposizione la quota TFR riscattabile, una provvista liquida mensile di € 200,00 per 48 mesi e la differenza tra la sua retribuzione mensile considerata l’inopponibilità alla procedura dei due pignoramenti ivi gravanti e l’importo di € 800,00 quale importo idoneo per soddisfare il mantenimento della famiglia.


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