Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Pavia: aperta la procedura liquidatoria a favore di un cliente indebitatosi per vicende giudiziarie

Indebitatosi per oltre € 750.000,00 ricorre alla Legge “anti-suicidi”

Il cliente dello studio Pagano & Partners convive con la compagna disoccupata e con la madre della convivente, invalida.

Attualmente è amministratore unico di una S.r.l. di cui detiene una quota pari al 90%.

Il suo stato di sovraindebitamento è principalmente riferibile alle vicende legali che lo hanno visto coinvolto negli ultimi 20 anni: nel 2002 infatti partecipava a un’importante causa ereditaria.

Oltre a ciò, tra gli eventi che contribuivano negli anni all’aumento dei suoi debiti, la perdita del lavoro come dipendente addetto al controllo qualità di un’industria alimentare nel 2011. Alla ricerca di soluzioni professionali alternative, l’uomo partecipava a diversi corsi di formazione sui sistemi di gestione qualità e nel 2012 decideva quindi di sviluppare un progetto di valorizzazione del prodotto locale e di tradizione millenaria, ovvero il “Salame d’Oca”, fondando la società di cui oggi è socio al 90% e amministratore unico.

Tale società tuttavia negli ultimi tre anni non ha generato alcun utile e il ricavato prodotto è stato utilizzato per pagare i costi di gestione.

Nel 2013, si concludeva la causa ereditaria e il cliente soccombente veniva condannato a restituire a una parente una somma pari a più € 450.000,00 oltre spese di lite, spese di registro e interessi a far data dal 1997. Una sentenza per lui devastante così come il rifiuto della parente di transigere. Decideva così di proporre appello e la Corte accoglieva parzialmente le sue richieste.

Ad oggi, in ogni caso, l’ammontare delle somme dovute alla parente è di circa € 700.000,00.

Nelle more, non riuscendo a provvedere al pagamento di queste somme gli veniva notificato atto di precetto, cui seguiva notifica dell’atto di pignoramento immobiliare sull’abitazione di sua proprietà (per il quale aveva contratto un mutuo nel 2001).  A seguito del pignoramento la banca gli chiedeva il rientro per circa € 80.000,00 e lui riusciva a far fronte a tale somma vendendo un altro suo appartamento nel 2014, di cui era comproprietario con i genitori.

Anche il secondo mutuo contratto nel 2006 per ristrutturazione immobile (oggi pignorato) – e in realtà in vista di un’eventuale accordo transattivo con la parente, poi non riuscito – veniva regolarmente estinto dal cliente nel corso degli anni.

Intanto, la procedura esecutiva giungeva allo sfratto e all’asta giudiziaria e il cliente, la sua compagna e la madre di questa (invalida) si trasferivano presso la casa di campagna di quest’ultima.

Nel 2018 veniva notificato da parte della parente altro atto di precetto in rinnovazione per l’importo di circa € 700.000,00 non essendo ancora la casa stata venduta all’asta.

La situazione diveniva per il cliente insostenibile e il ricorso alla L. 3/2012 è per lui l’unica ancora di salvezza.

 

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

A fronte di un monte debitorio totale di più di € 750.000,00 nella procedura vengono messi a disposizione dei creditori:

  • due immobili;
  • un credito per finanziamento soci di circa € 80.000,00 consolidato dal 2012 a favore della S.r.l.;
  • la sua quota pari al 90% della S.r.l.;
  • una provvista liquida mensile di € 100,00 per un periodo minimo di 5 anni che verrà versata dal padre del cliente dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura liquidatoria.

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