Ennesima applicazione della legge sul sovraindebitamento di cui beneficia una donna divorziata
La cliente dello Studio Pagano & Partners ha una storia difficile alle spalle.
Circa dieci anni fa ha subito l’allontanamento dalla casa familiare da parte del marito che non ha più contribuito in alcun modo alle spese.
Ottenuta la sua quota dell’immobile, con la sentenza di divorzio del 2015, è rimasto comunque a suo carico il mutuo ipotecario, formalmente intestato ad entrambi gli ex coniugi. Altre disavventure nel tempo – perdita di lavoro nel 2011 e un intervento chirurgico nel 2015 – hanno portato al dissesto economico irreversibile fino alla procedura esecutiva pendente sull’immobile.
Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).
Cosa è una liquidazione?
È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.
Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).
Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.
Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.
Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.
Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.
L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.
Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.
La procedura avrà la durata minima di 4 anni.
Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.
Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.
Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.
Il risultato ottenuto è dei più soddisfacenti per gli Avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini. Infatti, da un debito di partenza di circa € 200.000,00, si è arrivati a “destinare alla procedura”, che avrà la durata di 4 anni soltanto:
- l’unico immobile di sua proprietà ovvero il ricavato della vendita forzata dell’immobile (essendo pendente la procedura esecutiva immobiliare);
- una provvista di € 100,00 al mese per 4 anni.
Ma vi è di più. È stato concesso alla donna il proseguimento della sua attività di impresa permettendole di rimanere titolare della sua ditta individuale sia in quanto unica fonte di reddito sia perché parte di tale reddito verrà destinata alla procedura.