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Se il tasso di mora supera la soglia fissata dalla L. 108/96 si ha usura contrattuale

Nel caso di specie, dopo il rigetto da parte sia del Tribunale di Milano che della Corte di Appello, è stato accolto il ricorso di una S.r.l. che aveva stipulato un contratto di leasing e del fideiussore i quali si dogliavano della natura usuraria del tasso di mora.

La Cassazione ha confermato che nel calcolare il tasso effettivo che la banca ha applicato (TAEG), occorre tenere conto non solo degli interessi “corrispettivi” (cioè di quelli che si pagano in ogni caso), ma anche degli interessi “moratori” (cioè di quelli che vengono addebitati solo in caso di ritardato pagamento).

Per la Corte, in particolare, deve essere dichiarato nullo il patto con cui si convengono interessi convenzionali moratori che alla data della stipula vanno oltre il tasso soglia indicato dalla Legge n. 108/1996 per il tipo di operazione cui si riferisce l’accordo.

A nulla rilevando, conseguentemente, la maggiorazione/incremento delle Istruzioni di Banca D’Italia (TEGM + 2,1 punti percentuali), essendo soltanto quello della L. 108/1996 il tasso soglia da prendere a confronto per l’usura.

A parere dei Giudici, infatti, la L. 108/96 non fa distinzioni fra interessi corrispettivi e moratori nel comminare la nullità.

Ecco, in sintesi, i principali punti della sentenza in commento:

1) gli interessi di mora sono rilevanti ai fini della verifica del superamento della soglia usura;

2) gli intessi di mora sono soggetti al vaglio dell’usura secondo la L. 108/96;

3) non ha alcuna efficacia derogatoria rispetto la legge antiusura la circostanza che gli interessi moratori legali previsti dal D.lgs. n. 231/02 per le transazioni commerciali possano essere superiori alla soglia usura;

4) l’articolo 1815, 2 comma c.c. colpisce i soli interessi corrispettivi e non si applica agli interessi moratori, con la conseguenza che la nullità della clausola sugli interessi moratori comporterà l’applicazione del saggio legale quale saggio sostitutivo.

In definitiva, di fronte a interessi convenzionali moratori usurari e alla nullità della clausola, è ragionevole attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale.

Sicuramente una decisione fondamentale nel panorama del diritto bancario perché pone un punto fermo su una questione molto dibattuta che spesso vede soccombenti nelle aule giudiziarie gli utenti che lamentano tassi superiori a quelli legali a causa di un’interpretazione restrittiva delle norme che ci auguriamo venga superata dopo questo importante intervento della Cassazione.