Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Pavia: il sovraindebitamento di due coniugi risolto grazie alla Legge 3/2012

Sono due i provvedimenti che hanno dichiarato aperta la procedura di liquidazione del loro patrimonio

Una giovane coppia di Pavia si è rivolta allo Studio Pagano & Partners per la grave situazione debitoria in cui si è ritrovata a causa della crisi che ha colpito la ditta in cui lavorava la donna.

La situazione di disagio economico ha dapprima comportato l’inadempimento delle rate del mutuo ipotecario contratto nel 2005 e successivamente il continuo ricorso al credito.

L’uomo si è visto anche costretto per alcuni mesi, nel 2009, a beneficiare della cassa d’integrazione.

Il loro indebitamento è sostanzialmente dipeso dalla difficoltà nella gestione delle spese relative al ménage familiare.

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Quindi, con un debito complessivo di oltre 215mila euro, l’uomo mette a disposizione della procedura liquidatoria:

  • la propria quota pari al 50% dell’immobile di proprietà oggetto a procedura esecutiva e attualmente in asta;
  • la sua quota di TFR;
  • una provvista liquida mensile pari ad euro 245,00 per cinque anni, per un totale pari ad euro 14.700,00.

Lei:

  • la propria quota pari al 50% dell’immobile di proprietà oggetto a procedura esecutiva e attualmente in asta;
  • una provvista liquida mensile di € 80,00 per cinque anni per una somma complessiva di € 4.800,00.

Importante sottolineare che entrambe le auto dei coniugi, come richiesto dai legali – Avv. Monica Pagano e Matteo Marini – saranno inserite nella procedura di liquidazione soltanto al termine dei cinque anni in quanto necessari per recarsi sul luogo di lavoro e, pertanto indispensabili per generare reddito.

 

 


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