Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Cremona – la CTU, utilizzando i tre metodi indicati dal giudice, conferma un saldo attivo a favore del correntista fino a 71.000 euro.

Accertata la necessità di ammettere la consulenza tecnica, in quanto unico strumento utilizzabile per verificare la presenza di anomalie bancarie, il Giudice ha accolto la richiesta di parte attrice ed ha quindi provveduto a nominare (clicca qui per il link) il CTU.

In seguito all’accettazione dell’incarico, il Consulente ha conseguentemente avviato – in data 01.04.2015 – le operazioni peritali, al fine di verificare l’effettiva presenza delle irregolarità ed anomalie contestate dall’ attrice.

La perizia in questione, ha ad oggetto un rapporto di conto corrente intercorso tra la società e la Banca convenuta. Nel caso di specie la società difesa dall’Avvocato Monica Pagano contesta il comportamento contra legem assunto dalla Banca: l’Istituto di Credito, infatti, avrebbe disatteso i dettami normativi, incorrendo così nel reato di usura.

Dall’analisi degli estratti conto, il Consulente ha indicato un saldo – al 05.11.1999 – a debito del correntista di € – 49.697,76 che risulta movimentato sino al 31.12.2012, data in cui il conto corrente riporta un saldo a debito del correntista pari ad € – 6.679,50.

Il quesito chiede al CTU di verificare se vi siano stati affidamenti a carattere solutorio: suddetta verifica è stata effettuata prendendo in considerazione i criteri di cui alla sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 24417 del 02.12.2010, considerando il limite di fido ai fini del calcolo del saldo extra fido pari all’apertura di credito ricostruibile sulla base degli estratti conto periodici e quantificato in € 103.292,00.

Commissioni di Massimo Scoperto (CMS)

Dai risultati ottenuti, si evince che a fronte di addebiti per interessi passivi, spese e CMS nel periodo di preso in considerazione per complessivi € 7.176,52, risultano ripetibili in quanto ripristinatori versamenti per complessivi € 3.260,27 e risultano irripetibili in quanto solutori versamenti per complessivi € 3.916,25.

Con riferimento alla Commissione di Massimo Scoperto (CMS), questa non risulta pattuita fino al 27.12.2005. Nonostante non siano indicati i criteri di calcolo per la sua determinazione, si può comunque sostenere che la CMS è stata calcolata applicando l’aliquota al valore massimo del trimestre del saldo a debito per il correntista. Perciò si può concludere sostenendo che le CMS applicate hanno natura di commissione determinata sull’ammontare massimo dell’utilizzato o sulla misura massima dello sconfinamento.

Inoltre, la Banca, si è adeguata alle disposizioni del D.L. n.185/2008 convertito nella legge n. 2/2009: pertanto, il conteggio del corretto dare-avere dovrà essere epurato delle commissioni di massimo scoperto. L’ammontare delle CMS addebitate al conto oggetto in esame ammonta a € 17.678,29.

Valute

Le valute non risultano pattuite, perciò nel ricalcolo del corretto dare-avere dovrebbero essere considerati i movimenti in base all’effettiva disponibilità.

Accertamento del superamento del tasso-soglia ai fini dell’usura

In risposta al punto 4 del quesito, il CTU ha verificato se gli interessi applicati dall’Istituto di Credito, al conto corrente oggetto della controversia, abbiamo superato il tasso soglia previsto dalla legge 108/1996.

Il CTU ha, quindi, provveduto ad effettuare una distinzione tra usura contrattuale e usura sopravvenuta: per quanto attiene l’usura contrattuale, considerando il tasso d’interesse annuo equivalente (T.A.E.), il tasso per utilizzo oltre fido e il tasso mora superano, in diversi anni, i tassi soglia vigenti.

Sotto il profilo dell’usura sopravvenuta, invece, il CTU ha provveduto ad effettuare un duplice conteggio: il primo utilizzando il T.A.N. e il secondo utilizzando il T.A.E. derivante dall’applicazione della capitalizzazione periodica.

Dall’esame dei risultati, si evince quanto segue:

  • considerando il T.A.N., gli interessi passivi applicati dalla Banca, nel periodo compreso tra il 05.11.1999 e il 31.12.2012, hanno superato il tasso soglia ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi della legge n.108/96;
  • anche considerando il T.A.E., si verifica la medesima situazione: il superamento del tasso soglia.

Usura soggettiva

Dall’esame condotto dal CTU emerge che, considerando il T.A.N. e al T.A.E., l’Istituto di Credito in questione ha applicato interessi passivi superiori al Tasso Effettivo Globale Medio ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi della legge 108/96 in tutti i trimestri considerati.

Anatocismo

Esaminando attentamente gli estratti conto, il Consulente tecnico ha riscontrato che sono stati calcolati e addebitati in conto ad ogni chiusura trimestrale, generando così effetti anatocistici, interessi passivi nel periodo considerato per complessivi € 74.105,109. Inoltre, in alcuni trimestri del periodo considerato è emerso l’accredito di interessi attivi per il correntista pari ad € 34,96.

In riferimento all’intero periodo intercorrente tra il trimestre chiuso al 31/12/1999 e il trimestre chiuso al 31/12/2012, risulta l’applicazione di interessi anatocistici percomplessivi € 29.682,96, mentre gli interessi anatocistici calcolati per il solo periodo successivo al 30/06/2000 ammontano ad € 26.099,55.

Ricalcolo del corretto dare-avere

Sulla base di quanto indicato nel quesito, il Consulente tecnico ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente oggetto dell’esame e, conseguentemente, ha indicato il danno subito dalla società per la mancata disponibilità delle somme.

Ipotesi 1 € 69.049,50: saldo ricalcolato determinando gli interessi in applicazione dell’art. 117 TUB Sulla base del Tasso nominale minimo (per le operazioni a credito per la Banca) sino al 27/12/2005 e quindi il tasso contrattuale, e massimo (per le operazioni a debito per la Banca) dei BOT emessi nei dodici mesi antecedenti ogni chiusura trimestrale del conto, escludendo oneri e spese, escludendo le CMS e considerando le operazioni per valuta, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi calcolati per l’intero periodo, calcolando i maggiori interessi attivi a favore del correntista; € 1.837,86 interessi legali sul saldo ricalcolato dal 31/12/2012 alla data dell’atto di citazione.

Ipotesi 2 € 66.043,78: saldo ricalcolato determinando ….calcolando i maggiori interessi attivi a favore del correntista – € 1.757,85 …

Ipotesi 3 € 59.546,50: saldo ricalcolato determinando… calcolando i maggiori interessi attivi a favore del correntista – €1.584,92 …

Dopo aver preso coscienza del contenuto delle risultanze peritali, l’avvocato Monica Pagano, difensore dell’attrice, ritiene quest’ultime incomplete e, quindi, chiede al Giudice competente di disporre l’integrazione della perizia.

Preso atto delle richieste di parte attrice, il Giudice, in data 13.11.2015, accoglie le richieste attoree e dispone quanto segue “il CTU”:

  • verifichi e spieghi quanto indicato nel punto 2;
  • effettui nuovi conteggi senza considerare le variazioni di cui alle comunicazioni 01.12.2008 e 29.05.2009 e, in caso di inadeguatezza della modifica unilaterale di cui alla comunicazione n. 2/2008 rispetto alle decisioni di politica monetaria, senza considerare le variazioni contenute nella suddetta comunicazione”.

In risposta al primo quesito posto dal Giudice (verifichi e spieghi quanto indicato nel punto 2), il CTU ha ritenuto la modifica unilaterale di cui alla comunicazione n.2/2008 adeguata rispetto alle decisioni di politica monetaria della BCE. Tale affermazione si basa sul fatto che, la BCE nel 2008 ha modificato il TUR di 0,25 passando dal 4% al 4,25%.

In risposta al secondo quesito, invece, il Consulente ritiene impossibile effettuare i nuovi conteggi richiesti perché i costi per operazione indicati nella comunicazione in esame non sono riepilogati nell’apposito prospetto riportato negli estratti conto. Infine, al secondo punto del quesito viene chiesto al CTU di effettuare nuovi conteggi senza considerare le variazioni di cui alla comunicazione 29.05.2009: nello specifico il CTU deve ricostruire le posizioni debitorie e creditorie tra l’attrice e la convenuta relative al conto corrente oggetto di esame, applicando i criteri indicati nel quesito ed eliminando dai conteggi la commissione per scoperto di conto (pari ad € 1.970,75) e la commissione trimestrale di disponibilità fondi (pari a € 100,00).

Osservazione del CTP

L’avvocato Pagano sottolinea che la convenuta ha indicato un saldo pari a € – 3.598,17 e non pari a € – 6.679,50 come risulta nell’estratto conto alla data del 31.12.2012. Pertanto, la difesa, ritiene necessaria la rettifica del risultato ottenuto in base al conteggio dell’ipotesi 1.

In assenza di alcuni estratti conto, la ricostruzione del saldo sarà possibile solo sino al 31.12.2012 e su tale saldo ricostruito calcolare gli interessi legali sino alla data dell’atto di citazione (28.02.2014).

La differenza così ottenuta, pari ad € 3.081,33, dev’essere considerata, quindi, ex post nella rideterminazione del rapporto dare – avere tra le parti.

Ricalcolo del corretto dare – avere: in virtù di quanto appena esposto, il Consulente ha provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente oggetto della controversia. Il saldo a debito per il correntista di € 6.676,50 risultante dall’estratto conto alla data del 31.12.2012 è stato così ricalcolato secondo le ipotesi alternative previste dal quesito:

Ipotesi 1 € 71.261,69 saldo ricalcolato determinando…; € 1.896,73 interessi legali sul saldo ricalcolato dal 31.12.2012 alla data dell’atto di citazione; € 3.081,33 differenza saldi tra l’estratto conto al 31.03.2014 e l’estratto conto al 31.12.2012.

Ipotesi 2 € 68.114,53 saldo ricalcolato determinando…; – € 1.812,97 interessi legali sul saldo ricalcolato dal 31.12.2012 alla data dell’atto di citazione; € 3.081,33 differenza saldi tra l’estratto conto al 31.03.2014 e l’estratto conto al 31.12.2012.

Ipotesi 3 € 55.666,14 saldo ricalcolato determinando…; – € 1.481,63 interessi legali sul saldo ricalcolato dal 31.12.2012 alla data dell’atto di citazione; € 3.081,33 differenza saldi tra l’estratto conto al 31.03.2014 e l’estratto conto al 31.12.2012.


Clicca qui per leggere il provvedimento