In seguito ad accertamenti relativi ad alcune inottemperanze contrattuali, la Banca – con apposito atto – chiede alla società difesa e assistita dallo Studio Pagano & Partners, la restituzione del bene immobile oggetto del contratto di leasing, nonché il pagamento dei canoni arretrati, per un importo che ammonta a circa 100.000,00 €.
Conseguentemente, la convenuta si costituiva in giudizio previa commissione di due perizie tecniche: una perizia econometrica sul contratto di leasing immobiliare in cui evidenziava la difformità tra i tassi pattuiti e quelli applicati e una perizia estimativa per accertare il valore effettivo dell’immobile oggetto del predetto contratto di leasing. Inoltre, la società manifesta la volontà di non voler procedere alla restituzione dell’immobile oggetto della controversia, se prima non viene accertato e disposto quanto segue:
- l’ammontare delle somme, interessi e spese versate dalla convenuta dall’inizio del rapporto sino all’estinzione dello stesso;
- il valore dell’immobile al momento dell’accertamento mediante apposita Consulenza Tecnica estimativa (che confermi quanto rilevato dalla perizia di parte);
- procedersi alla nomina di apposita CTU contabile, al fine di accertare la difformità tra i tassi applicati e quelli pattuiti, chiedendo, nello specifico, l’applicazione dell’art. 117 TUB;
- in caso di restituzione dell’immobile, la convenuta chiede la ripetizione in eccesso di una somma pari ad oltre € 350.000,00.
Dopo lo scambio delle relative memorie, con apposita ordinanza il Tribunale di Bolzano accoglie le richieste di parte convenuta – procedendo alla nomina di CTU – disponendo quanto segue: “al fine di accertare se l’ammontare dei canoni corrisposti dalla convenuta… risulti eccessivo, si rende necessario accertare a mezzo CTU l’esatto valore di mercato del bene..; infatti, solo all’esito di tale accertamento sarà possibile verificare se la società di leasing possa in concreto ottenere vantaggi maggiori..; inoltre, risulta altresì necessario accertare se l’ammontare dei canoni di leasing richiesti dalla concedente sia conforme alle pattuizioni intercorse tra le parti”.
Dopo la nomina e l’assegnazione del relativo quesito, il Consulente Tecnico procede allo svolgimento delle indagini peritali, dalle quali si evince quanto segue:
- determinazione in € 900.000,00 il valore dell’immobile oggetto del contratto;
- rilevata l’evidente difformità tra i tassi contrattuali e quelli effettivamente applicati dalla società di leasing, in quanto il tasso pattuito era pari al 5,289%, mentre quello applicato risulta essere pari al 5,925%.
In seguito alla lettura e all’analisi della perizia, i procuratori di parte (gli avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini) avanzano alcune osservazioni in merito e chiedono, nel caso di specie, che il giudice disponga un’integrazione peritale, al fine di colmare alcune lacune della CTU: “in particolare, il CTU ha rilevato dei dati senza dare in concreto indicazione degli importi che la società di leasing conseguirebbe se oltre ai canoni già versati, e alla penale entrasse in possesso del bene immobile…tenuto conto che la medesima società non può conseguire un indebito superiore al valore del contratto di leasing alla stipula. Infatti, se si somma il valore dell’immobile con i canoni già versati, abbiamo il conseguimento di somme abbondantemente superiori al valore del leasing. Inoltre, si richiede al G.I…, di ordinale al CTU i ricalcoli ai sensi dell’art. 117 TUB poiché trattasi di evidente violazione in tema di trasparenza…”.
Preso atto delle richieste dei difensori, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 13.04.2017, accoglie le richieste di parte e dispone “che il CTU determini l’importo versato in eccedenza dall’utilizzatrice alla concedente in considerazione della riscontrata difformità tra tasso d’interesse pattuito e tasso applicato”.
Nella relazione peritale, in realtà, il CTU ha disatteso le richieste dell’organo giudicante, in quanto, nella perizia, non ha provveduto all’applicazione dell’art. 117 TUB, ma si è limitato a calcolare l’importo erroneamente richiesto dalla società di leasing.
Alla luce delle predette considerazioni, perciò, il procuratore della convenuta, avanza le seguenti contestazioni:
- “nella relazione precedente, il CTU indicava un tasso applicato del 5,925% anziché 5,289%, nella relazione successiva indica erroneamente come tasso applicato il 5,2956%”;
- “contesta il metodo adottato dal CTU in quanto si ritiene gravissimo che la Banca applichi un tasso difforme rispetto a quello pattuito. Stornando solo l’eccedenza si legittimerebbe l’operato della Banca, che rimarrebbe impunita per la grave irregolarità commessa”;
- “si ritiene opportuno procedere con l’applicazione dell’art. 117 TUB in quanto ai sensi dell’art. 117 TUB comma 4: i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati e che in caso di inosservanza del comma 4… si deve applicare un tasso sostitutivo”.
Anche in questo caso, il Giudice si mostra pienamente favorevole alle richieste di parte convenuta e, con apposita ordinanza del 16.06.2017, dispone: “che il CTU determini l’importo dovuto per interessi dalla società utilizzatrice applicando i criteri di cui all’art. 117 TUB”.
Tale decisione è fondamentale perché costituisce uno dei primi provvedimenti in cui, nell’ipotesi di indeterminatezza dei tassi convenuti in materia di leasing, viene richiesto il ricalcolo – a favore della società utilizzatrice – ex art. 117 TUB.
Brescia, 05 luglio 2017
Dott.ssa Irene Giorgi Avv. Monica Pagano Avv. Matteo Marini