Con apposito atto di citazione, la società difesa e assistita dallo Studio Legale Pagano & Partners, chiede al Giudice di disporre la nomina di CTU contabile, al fine di accertare o meno la presenza di irregolarità nei vari rapporti intrattenuti con la Banca convenuta.
Accolta la richiesta attorea, il Giudice dispone la CTU e nomina il perito competente. I lavori peritali, avviati in data 17.09.2015, riguardano gli accertamenti diretti alla rideterminazione del saldo considerando gli scalari trimestrali del conto che sono allegati in atti.
Occorre, inizialmente, fornire una breve descrizione della vicenda. La Società attrice, in data 18.03.2014, ha notificato atto di citazione rivendicando la ripetizione tra quanto pagato in eccesso per usura sopravvenuta e anatocismo o quanto non dovuto a qualsiasi titolo e, per quanto riguarda il mutuo, la differenza tra quanto versato in eccesso a titolo di interessi e quanto ancora dovuto in linea capitale.
La perizia è stata effettuata con specifico riferimento ai contratti prodotti in atti.
Commissioni di Massimo Scoperto:
per quanto attiene la commissione di massimo scoperto, in virtù dell’art. 1419 c.c., il CTU ha effettuato un duplice ricalcolo. Nel primo caso, le CMS sono state enucleate e completamente recuperate nel ricalcolo del c/c in quanto ritenuta indeterminata la pattuizione nel contratto prodotto in atti quanto a criteri di liquidazione. Tutto ciò perché, in atti, si ritiene inesistente alcun tipo di pattuizione indicante, oltre la misura percentuale, l’esatto criterio di liquidazione.
Nel secondo caso, invece, le CMS sono state ritenute del tutto legittime in quanto presenti i seguenti requisiti:
- la CMS deve essere espressamente pattuita;
- e rispondere al requisito della trasparenza.
Nel caso specifico, sorge la questione relativa alla base di calcolo, che viene definita dalla banca come “l’ammontare massimo di utilizzo (saldo liquido)” del trimestre. In merito a tale argomentazione, sia la tecnica bancaria, sia quella giuridica, riconoscono tre tipologie di saldi: il saldo contabile, il saldo per valuta e il saldo disponibile.
Di regola, il saldo disponibile viene, generalmente, utilizzato come sinonimo di saldo liquido. Effettivamente, l’esame della documentazione non consente di avvalorare, né di smentire l’identità tra il saldo per valuta e il saldo disponibile, poiché la CMS indicata risulta essere stata applicata sulla massima esposizione del conto riordinato per valute e la documentazioni in possesso del CTU, non permette di verificare tale coincidenza.
Usura:
successivamente, il Consulente ha rilevato la presenza di usura: nello specifico, il TEG ha superato il tasso soglia espressamente previsto per legge.
Prescrizione:
secondo i calcoli effettuati dal CTU, gli addebiti non dovuti ammontano ad € 16.405,27.
Nel caso di specie, il CTU asserisce quanto segue: “l’importo delle rimesse di natura ripristinatoria riferibili a non dovuti addebitamenti è pari ad Euro 3.072,55, mentre le rimesse di natura solutoria rappresentative di “pagamenti” di non dovuti addebitamenti prescritti ammontano ad Euro13.332,72”.
Ricalcolo del saldo finale:
dalle risultanze delle analisi svolte dal Consulente Tecnico d’Ufficio, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 57.203,79. Tale somma, è il risultato della differenza intercorrente tra il saldo reale del conto corrente di € – 580,54 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato pari ad € 56.623,25 a credito del correntista. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 20.804,15 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, CMS di € 32.464,58 e spese ed oneri enucleati dal conteggio pari ad € 3.935,06.
In caso di non determinatezza della Commissione di Massimo Scoperto, il saldo finale a favore del correntista, ammonta ad € 59.704,95. Invece, in caso della determinatezza o legittimità della CMS, il saldo finale ammonta ad € 8.172,14.
Mutuo ipotecario:
con specifico riferimento al contratto di mutuo ipotecario fondiario, l’attore contesta la presenza di usura originaria delle pattuizioni previste dal contratto.
L’attrice, infatti, sostiene che, ai fini dell’usurarietà, è necessario sommare agli interessi corrispettivi anche quelli moratori pattuiti. L’organo giudicante, in tal senso si esprime precisando che l’interesse corrispettivo e quello moratorio, non vanno sommati.
Alla luce di tale affermazione, la documentazione prodotta dal CTU evidenzia che la banca convenuta, ha addebitato – a titolo di “penale” – la somma di € 9.140,00. Tale somma, però, non risulta contrattualmente prevista. Siccome l’attrice ha espressamente richiesto la nullità delle variazioni contrattuali non concordate, appare chiaro che l’importo di € 9.140,00 risulta corrispondente all’eccezione della società attrice.
Dott.ssa Irene Giorgi Avv. Monica Pagano