Un altro successo per lo Studio Pagano & Partners in materia di sovraindebitamento, senza alcun bene immobile da mettere a disposizione dei creditori.
Il cliente, seguito dagli Avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini, è un militare di professione e saltuariamente, con contratto a chiamata, opera come addetto alla sicurezza in locali pubblici.
Ha avuto, da precedenti relazioni, due figli dei quali ha chiesto e ottenuto l’affidamento congiunto. Il figlio minore risulta invalido al 100%.
La sua situazione di sovraindebitamento iniziava nel 2010 quando l’uomo decideva di ristrutturare la casa ove, all’epoca, risiedeva con la seconda compagna, stipulando un finanziamento. Contestualmente, poco dopo la nascita del secondo figlio, si vedeva costretto all’acquisto di una nuova autovettura perché la prima aveva patito, a causa della vetustà, un guasto tale da renderne antieconomica la riparazione, costo che avrebbe superato il valore stesso del mezzo.
Trascorso appena un mese da questo acquisto, tuttavia, il cliente subiva un serio incidente, dal quale usciva fortunatamente illeso. L’automobile necessitava di importanti riparazioni, rendendo necessario il ricorso ad un nuovo prestito.
Tra il 2011 e il 2016 ricorreva pertanto al credito personale per far fronte a contingenti necessità, come la separazione dalla prima compagna, spese mediche e spese legali per l’affido congiunto dei figli, oltre che per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, rifinanziando i prestiti ottenuti per ottenere una rata più bassa e tassi migliori.
Nel 2017, ancora, contraeva un nuovo prestito al fine di rimediare ad un atto di vandalismo patito sulla propria autovettura, quando da poco si era trasferito in altro comune, stante la primaria necessità di spostarsi per lavoro.
Infine la Carta Revolving veniva richiesta e ottenuta per avere una disponibilità liquida da utilizzare per le spese correnti e per gli imprevisti, non ultime le esigenze di entrambi i figli e le necessità del più piccolo, affetto da handicap.
Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).
Cosa è una liquidazione?
È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.
Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).
Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.
Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.
Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.
Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.
L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.
Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.
La procedura avrà la durata minima di 4 anni.
Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.
Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.
Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.
A fronte di un debito di oltre € 63.000,00 mette a disposizione della procedura ex L. 03/2012:
- il ricavato della vendita dell’autovettura il cui valore è pari a circa €. 3.500,00;
- una provvista mensile di € 300,00 per tutta la durata della procedura, per un totale di €. 18.000,00.