Lo Studio ha assistito una Società correntista ed il suo fideiussore in entrambi i giudizi, di primo e di secondo grado, promossi contro un noto istituto di credito. Al riguardo è meritevole di essere segnalata l’Ordinanza della Corte D’Appello di Milano resa in corso di giudizio di gravame.
Nello specifico, parte attrice correntista, nel giudizio di prime cure, col proprio atto di citazione lamentava l’applicazione di interessi usurari, sia soggettivi che oggettivi.
In particolare, chiedeva che fosse rideterminato il saldo di conto corrente e di un contratto di mutuo, anche attraverso la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio.
Veniva quindi fatta regolare istanza per l’espletamento di una C.T.U. econometrica, così da poter ricostruire il corretto rapporto di dare/avere fra le parti; richiesta che veniva invece rigettata dal Giudice Monocratico.
Il Giudice a quo riteneva infatti la causa matura per la decisione e statuiva di non dover disporre la sollecitata C.T.U. contabile, in quanto superflua.
La causa veniva quindi rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza successiva.
Il Giudice, all’udienza per la discussione orale pronunciava sentenza di rigetto su tutte le istanze di parte attrice, accogliendo invece integralmente quelle formulate dalla controparte.
Veniva quindi impugnata la sentenza di rigetto e condanna alle spese e proposto rituale appello in cui veniva riformulata istanza di assunzione di consulenza contabile ai sensi dell’art. 356 c.p.c..
Regolarmente istaurato il giudizio d’Appello, il Collegio, sentito il Consigliere Relatore, diversamente da quanto statuito dal Giudice a quo, riteneva invece opportuno disporre C.T.U. contabile, così da poter ricostruire il corretto rapporto di dare/avere fra le parti.
Il Collegio delegava, quindi, il Consigliere Istruttore per la formulazione del quesito, il tutto nel contraddittorio delle parti.
Appare, quindi, di tutta evidenza che la Corte D’Appello di Milano abbia ritenuto errato quanto statuito dal giudice di primo grado, mentre abbia ritenuto corretto conformarsi al nuovo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che con la sentenza n. 5091/16 depositata il 15 marzo ha affrontato per la prima volta i temi procedurali del contenzioso bancario.
Nello specifico, gli Ermellini, con la richiamata pronuncia hanno disposto che in materia contabile, anche quando la C.T.U. possa essere considerata meramente esplorativa, deve comunque essere ammessa perché è l’unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che si è dipanato in molti anni e non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti.
La Cassazione ha altresì specificato nella richiamata statuizione che il consulente tecnico di ufficio non potrà neppure considerarsi vincolato dai documenti acquisiti sino a quel punto del processo, ma per espletare compiutamente l’indagine contabile affidatagli potrà acquisire tutta la documentazione che ritenga indispensabile per il raggiungimento e accertamento della verità e della realtà del rapporto oggetto di contestazione.
Non può, quindi, non evidenziarsi come la maggior parte dei contenziosi contro gli istituti bancari, per effetto della sentenza in commento verranno necessariamente riscritti a favore dei correntisti, i quali, come nel caso che ci occupa, hanno visto respingere in primo grado cause per usura o anatocismo.
Merita, quindi evidenziare come la Corte D’Appello di Milano, sulla base delle legittime richieste e formulazioni di parte attrice, diversamente da quanto statuito dal Giudice Monocratico, abbia ritenuto necessario e corretto disporre una Consulenza econometrica per determinare il saldo di conto corrente e del contratto di mutuo, anche sulla scorta dell’orientamento della Suprema Corte.
Pertanto, nell’attesa dell’esito della Consulenza Tecnica, non si può che condividere quanto statuito dal Giudice a quem.
Brescia lì 27 dicembre 2017