Al fine di verificare la correttezza e trasparenza dei vari rapporti bancari, il cliente dello Studio Legale Pagano & Partners, decide di richiedere a Banca d’Italia – ai sensi dell’art. 119 TUB – copia della documentazione contrattuale in merito ai vari rapporti intrattenuti con l’Istituto di Credito.
Suddetta richiesta, regolarmente trasmessa e ricevuta tramite PEC, non ha però ottenuto alcun riscontro positivo: per tali ragioni, il nostro cliente, ha provveduto con l’ausilio del nostro intervento, a rinnovare la richiesta tramite apposito reclamo.
Purtroppo, nonostante la diffida/reclamo, e decorsi i termini ex art. 7 e ss. del D.lgs n. 196/2003 ed ex art. 119 TUB, il soggetto in questione, ad oggi, non ha ottenuto la documentazione da lui richiesta.
Per tali ragioni, il ricorrente, chiede all’apposito organo competente (l’ABF) che venga espressamente accertato il suo diritto ad ottenere la consegna della documentazione in oggetto.
Ciò che risulta rilevante sottolineare, è che la richiesta della documentazione rappresenta un diritto in capo al soggetto, diritto espressamente riconosciuto dalla legge (art 117-119 TUB, artt. 1366,1374,1375 c.c.).
In virtù di quanto appena esposto, anche l’Arbitro Bancario Finanziario, valutate pertinenti le richieste a lui pervenute, si pone favorevolmente nei confronti del ricorrente e accoglie parzialmente il ricorso così presentato.
La decisione del Collegio giudicante, si fonda sul fatto che “il cliente ha il pieno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
In questo caso, è evidente che il nostro cliente ha pienamente il diritto di ottenere quanto richiesto. Infatti, nel caso di specie, nonostante la richiesta della documentazione sia avvenuta in data 26.07.2016 e, non avendo ottenuto alcun riscontro in merito, è stato presentato apposito reclamo in data 14.11.2016, ad oggi il nostro cliente risulta sprovvisto della documentazione a lui spettante.
Come già anticipato in precedenza, il ricorso è stato accolto solo parzialmente: tale decisione si fonda sul fatto che, il Collegio, riconosce un tentativo e quindi, la buona volontà da parte della Banca, di voler incontrare il cliente al fine di trovare una soluzione alla problematica in questione.
Dalle controdeduzioni di parte avversa, infatti, si può constatare come l’Istituto di Credito ha invitato il cliente “a contattarla per definire le modalità di pagamento e di consegna dei documenti, al fine di dare corso alla ricerca dei documenti richiesti”.
Alla luce delle suddette premesse, il Collegio, sollecita la banca a consegnare e fornire copia della documentazione al nostro cliente nel modo più celere possibile; nel caso concreto il Collegio:
“accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto di parte convenuta ad ottenere copia della documentazione richiesta…”.
Occorre sottolineare come tale pronuncia sia del tutto rilevante e significativa: infatti, anche il Collegio si pone a nostro favore, riconoscendo la piena legittimità del ricorrente ad ottenere tutta la documentazione a lui spettante.