Tale commento ha ad oggetto la sentenza di accoglimento, emessa in data 07.02.2017, dal Tribunale di Milano.
Nel caso di specie, l’organo giudicante, si esprime favorevolmente nei confronti della società difesa dallo Studio Legale Pagano & Partners, rilevando la somma – non dovuta dall’attrice – di circa 40.000,00 €.
Oggetto della causa è, in primo luogo, un c/c intrattenuto dall’attrice presso la Banca convenuta: precisamente, parte attrice contesta la presenza e l’applicazione di interessi usurari e anatocistici sulla base di un’apposita consulenza commissionata ad un CTP.
Con riferimento all’usura, bisogna far riferimento, non solo alla legge 108/1996, che ha modificato l’art 644 c.p.: il terzo comma sancisce che è la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. E la legge 108/1996, al quarto comma dell’art. 2, specifica che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà.
La società attrice ha, altresì, contestato alla convenuta la presenza di usura soggettiva, anatocismo passivo trimestrale e commissioni di massimo scoperto (CMS) non dovute.
L’attrice, con apposita memoria, chiede al giudice di accertare e dichiarare la nullità dell’art. 7 del contratto di c/c nella parte in cui fa riferimento per il tasso debitore alle condizioni usualmente praticate sulla piazza.
Al fine di accertare o meno la presenza di irregolarità nel rapporto intercorso con la Banca, il giudice ha disposto apposita consulenza tecnica, affidata al competente CTU.
Successivamente, si è resa necessaria l’integrazione per la corretta individuazione delle rimesse solutorie: le stesse devono riportare data successiva alle annotazioni indebite, affinché possano costituire pagamenti di indebiti: nella prima stesura il Consulente Tecnico, però, non aveva contemplato tale dato temporale.
Nel primo elaborato peritale, il CTU ha individuato l’ultima rimessa solutoria in data 08.08.2003: appare evidente, perciò, che non possono essere stati pagati con rimesse solutorie i successivi addebiti per CMS registrati alla chiusura del III e IV trimestre 2003 e I trimestre 2004, prima del decennio. Tali importi, quindi, sono stati stornati con la seconda relazione, che operando in modo conforme a quanto chiesto da giudice, ha accertato il nuovo saldo al 31.12.2013 in – € 9.485,68 a fronte di un originario saldo banca di – € 49.408,19, con una differenza di € 39.922,51.
Alla luce di quanto appena esposto, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, si esprime favorevolmente nei confronti della società attrice, non solo dichiarando non dovuta la somma di circa 40.000,00 €, ma condanna altresì la convenuta a rimborsare in favore dell’attrice le spese di giudizio, che liquida in € 3.972,00 per compensi ed € 489,35 per spese esenti, oltre il 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Il Giudice, inoltre, “…pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta”.