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Arriva in Senato il tanto discusso disegno di legge sul testamento biologico

Il provvedimento, approvato il 20 aprile del 2017 dalla Camera, è ora sottoposto all’esame della Commissione Sanità del Senato.

Cosa stabilisce la legge sul bio-testamento? e soprattutto cosa sono e cosa prevedono le Disposizioni Anticipate di Trattamento – dette DAT?.

nello specifico, l’art. 1, in conformità al disposto della carta costituzionale, statuisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata. Nella nuova disciplina, diventa quindi fondamentale nel rapporto tra medico e paziente il consenso informato; mentre diventano vincolanti per il medico le Disposizioni Anticipate di Trattamento, le quali sono comunque sempre revocabili dalla persona interessata.

Nella legge viene specificato che qualora il paziente sia un minore il consenso deve essere rilasciato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto sempre conto “della volontà della persona del minore”.

L’articolo 3 prescrive poi che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. 

Considerata l’importanza delle DAT il legislatore ha ritenuto necessario che le stesse debbano essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o diversamente da un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato o espresse attraverso videoregistrazione, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di ricorrere alle altre forme previste.

Infine, l’articolo 4 specifica che “nella relazione tra medico e paziente- rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”. 

Ferme le brevi premesse che precedono è indiscutibile che la materia del «fine vita», sia particolarmente delicata e implichi sia per chi deve decidere che per l’opinione pubblica una profonda conoscenza sia del contenuto del provvedimento sia delle implicazioni etiche, giuridiche e mediche che l’eventuale sua approvazione comporterà.

Nell’attesa della sua definitiva approvazione non possiamo quindi non constatare che siamo di fronte ad una svolta epocale in materia e che l’approvazione della legge comporterà forte critiche dagli oppositori e plausi da chi è invece convinto che il “biotestamento” rappresenti una vittoria di civiltà.