‹‹L’allora ministra delle Riforme, nel 2015, non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all’amministratore delegato di Unicredit. Maria Elena Boschi chiese quindi a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all’amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni, comunque, incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere››.
Così scrive Ferruccio De Bortoli nel suo ultimo libro “Poteri forti (o quasi). Memorie di oltre quarant’anni di giornalismo (La Nave di Teseo editore)”.
A parere dell’ex direttore del Corriere della Sera, la Boschi avrebbe fatto pressioni all’allora Amministratore Delegato di Unicredit – Federico Ghizzoni – perché salvasse Banca Etruria, di cui suo padre – Pier Luigi Boschi – era vicepresidente.
Era il 10 maggio quando queste rivelazioni venivano pubblicate. L’indomani l’attuale Sottosegretaria annunciava querela per diffamazione a mezzo stampa contro De Bortoli. Ma il Tribunale penale non venne mai adito ed è notizia recente che la Boschi abbia invece preferito il contenzioso civile.
Il codice penale deroga al principio generale dell’esclusione della prova liberatoria, permettendo la cosiddetta exceptio veritatis, ‹‹se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni›› (art. 596 c.p.).
In altri termini: l’imputato che provi la verità o la notorietà di quanto detto o scritto, non è punibile (salvo che toni e modi non siano ingiuriosi o diffamatori).
L’eventuale giudizio penale avrebbe quindi dovuto accertare il fondamento di verità delle dichiarazioni di de Bortoli e se fondate, si sarebbe tradotto in una denuncia per calunnia contro la Boschi.
Se invece la citazione in giudizio risultasse palesemente infondata o intimidatoria, la parte attrice verrebbe esclusivamente condannata al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni (lite temeraria ex art. 96 c.p.c.), senza ulteriori conseguenze.
Nel procedimento civile, come spiega autorevole dottrina, ‹‹l’illiceità dell’offesa non viene meno, se il fatto attribuito alla persona […] o il giudizio espresso sul suo conto […] rispondono a verità o sono di pubblico dominio (c.d. efficacia non scriminante dell’exceptio veritatis)››¹.
Il giudice dovrà pronunciarsi sulla mera lesività alla reputazione e al decoro delle dichiarazioni. Tuttavia ‹‹il diritto all’integrità morale del singolo cede di fronte al diritto all’informazione››² e la nozione di danno – di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – non sarà integrata qualora il convenuto dimostri:
- il presupposto della continenza espositiva, afferente ai modi espressivi;
- l’utilità sociale dell’informazione;
- la verità della notizia.
Ma gli strumenti per dimostrare quest’ultimo punto sono ben più flebili dell’azione del Pubblico Ministero in un procedimento penale, soprattutto quando le vicende richiamate sono così complesse.