Chi si trova in grave e comprovata difficoltà economica potrà beneficiare delle regole previste dalla nuova normativa di cui all’art. 1, commi 184-199 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Ecco i casi:
– l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito al proprio nucleo familiare non supera il limite di 20.000,00 euro;
– alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 3/2012 (sovraindebitamento);
– adesione alle precedenti rottamazioni delle cartelle allorquando il debitore non abbia perfezionato con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.
Le cartelle coinvolte sono quelle che vanno dal 2000 al 31 dicembre del 2017 per il mancato versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.
Il nuovo sistema dà l’opportunità di pagare i debiti col Fisco con una percentuale che va dal 16% al 35% rispetto all’importo dovuto (già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora) secondo i seguenti scaglioni:
– 16% se l’ISEE non supera 8.500,00 euro;
– 20% se l’ISEE supera 8.500 ma non 12.500,00 euro;
– 35% se l’ISEE supera 12.500 ma non 20.000,00 euro.
Laddove la situazione di grave e comprovata difficoltà economica sia rappresentata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione ai sensi della Legge n. 3/2012, è dovuta invece una quota pari al 10% dei propri debiti erariali.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30.11.2019 ma è prevista altresì la formula per un pagamento rateale così suddiviso:
In caso di pagamento rateale, dal 1.12.2019 vanno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente, entro il 31.10.2019, l’esatta cifra da saldare e le scadenze delle rate da pagare.
In caso di insussistenza dei necessari requisiti o di presenza, nella dichiarazione di adesione, di carichi diversi da quelli ammessi al “saldo e stralcio”, l’AE comunica invece l’impossibilità di estinguere il debito e avverte che lo stesso, se definibile tramite la “rottamazione-ter”, è incluso automaticamente in quella procedura.
A tal fine, ne indica l’importo totale, ripartito in 17 rate, con relative scadenze:
– la prima, pari al 30% dell’ammontare complessivo, scade il 30.11.2019;
– il restante 70% è ripartito in rate di pari importo, con scadenza il 31 Luglio e il 30 Novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020, con applicazione, a partire dal 1.12.2019, degli interessi al tasso del 2% annuo.
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è presente il modulo per aderire alla definizione agevolata (SA-ST).
La richiesta formale va inoltrata entro e non oltre il 30.4.2019 tramite Pec o consegnata agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.