Il 19 maggio 2021 diverranno efficaci le norme della nuova class action, come previsto dal Decreto Ristori (n. 137/2020) convertito nella Legge n. 176/2020. Una riforma fortemente voluta soprattutto dalle associazioni di tutela dei consumatori con l’obiettivo di contrastare le pratiche commerciali più negativamente diffuse.
L’azione collettiva è stata rivisitata dalla Legge n. 31/2019 che ne ha ampliato il campo di applicazione sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
La nuova class action trova il suo spazio nel Codice Civile, abbandonando il Codice del Consumo e con essa sarà possibile agire a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Sono previste tre fasi: le prime due riguardano l’ammissibilità dell’azione e la decisione sul merito, di competenza del Tribunale delle Imprese; l’ultima la liquidazione delle somme agli aderenti, per cui si avrà un decreto del Giudice delegato.
Su quest’ultimo punto, in caso di accoglimento della domanda, una novità rilevante è il riconoscimento della quota lite a favore dei rappresentanti della classe e dei difensori. Si tratta, sostanzialmente, di un compenso ulteriore rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente alla classe a titolo di risarcimento.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento, anche la fase esecutiva potrà essere esercitata in forma collettiva.
Chi può ricorrervi? L’azione può essere esperita da chiunque ritiene siano stati violati diritti (ma non interessi) individuali omogenei e per qualsiasi forma di responsabilità.
Rimane, come ante riforma, la necessità di una manifestazione di volontà per entrare nella classe (adesione) ed è possibile entrarvi non solo nella fase immediatamente successiva all’ordinanza che ammette l’azione ma anche dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.
Il rinvio a maggio – si spera – sta consentendo al Ministero della Giustizia di predisporre le dovute modifiche ai sistemi informativi al fine di permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, prevedendo la Legge sulla nuova azione collettiva un ampio ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la pubblicità della procedura.
Si badi che, nel periodo transitorio, continueranno a trovare applicazione le regole previste dal Codice del Consumo (art. 140-bis).