Il decreto “bollette” rivede molte delle sanatorie contenute nella legge di Bilancio 2023; di seguito se ne riportano alcune.
Via libera al ravvedimento speciale sui redditi esteri anche derivanti da attività non indicate nel quadro RW che continua a essere escluso dalla sanatoria.
Si segnalano, inoltre, nuove scadenze per il ravvedimento speciale (30 settembre 2023) e sanatoria delle violazioni formali (31 ottobre 2023). Da cui consegue lo slittamento e la rimodulazione dei pagamenti dovuti.
Si prevede la possibilità di abbinare il ravvedimento ordinario per le violazioni legate al quadro RW e quello speciale in relazione ai redditi prodotti all’estero, comprese Ivie (Imposta sugli investimenti immobiliari all’estero) e Ivafe (Imposta sul Valore delle Attività all’Estero), laddove dette imposte non emergano dalla liquidazione della dichiarazione.
Inoltre, per le liti pendenti, il nuovo termine del 30 settembre 2023 incide, ovviamente, sui termini che conseguono (ad esempio quello per il diniego di definizione o per la sospensione dei processi) anche in relazione agli istituti collegati quali la conciliazione giudiziale e la rinuncia agevolata ai giudizi pendenti in Cassazione.
Viene poi chiarito che i PVC (“processi verbali di constatazione”, nei quali sono indicati le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti) notificati entro il 31 marzo 2023 possono essere definiti anche se l’accertamento legato a detti PVC è notificato dopo, mentre non sono presenti modifiche rispetto alle scadenze degli altri atti notificati dagli uffici.
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