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Contratti a distanza e diritto di recesso

La recente sentenza della Corte di Giustizia UE Sez. VIII del 17 maggio 2023, C-97/22 ha statuito il seguente principio di diritto: 

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

esso esonera il consumatore da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, qualora il professionista di cui trattasi non gli abbia trasmesso le informazioni di cui a tale articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto.

 

La vicenda

Un consumatore aveva stipulato un contratto al di fuori dei locali commerciali dell’impresa per la ristrutturazione del sistema elettrico della propria abitazione e l’impresa ometteva di fornire l’informativa circa il diritto di recesso entro 14 giorni conseguente alla stipula a distanza del contratto.

Dopo l’esecuzione del contratto, l’impresa emetteva la relativa fattura al consumatore, che si rifiutava di pagare eccependo di non essere stato informato del suo diritto di recesso. Ancora la sua doglianza si basava, fra l’altro, sul fatto che il lavoro fosse stato eseguito prima della scadenza del periodo di recesso, esteso a un anno per la mancata informativa. 

Il Tribunale tedesco sosteneva che, secondo le disposizioni del diritto tedesco adottate per implementare la direttiva sui diritti dei consumatori, il consumatore non avrebbe dovuto affrontare alcuna spesa per il servizio fornito prima della fine del periodo di recesso, se il professionista non avendo ricevuto alcuna informazione in merito al suo diritto di recesso.

Ciononostante il giudice sollevava il dubbio se la direttiva escludesse un’indennità di compensazione per il professionista, anche quando il consumatore avesse esercitato il diritto di recesso dopo l’esecuzione del contratto.

La questione, quindi, riguardava da una parte il diritto del consumatore a non eseguire il pagamento in pendenza del periodo di recesso in caso di omessa informativa sul diritto di recesso e dall’altra, il diritto dell’impresa a ricevere comunque un’indennità di compensazione al fine di bilanciare un vantaggio ingiustificato per il consumatore.

 

La pronuncia europea

La Corte di giustizia con la sentenza in commento afferma che il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento, sia connesso al pagamento del corrispettivo, che ad un’indennità compensativa rispetto ad un indebito suo arricchimento.

Non essendo stato correttamente informato sul diritto di recesso è quindi libero da qualsivoglia obbligo di pagamento in quanto l’obiettivo del regime dei contratti fuori sede è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. 

Ed è solo il professionista a doversi assumersi i costi che ha sostenuto a causa dell’esecuzione del contratto durante il periodo di recesso.

Questa decisione potrebbe avere significative ripercussioni per le imprese che operano fuori dai locali commerciali e pone in risalto l’importanza della trasparenza e della comunicazione in tutte le transazioni commerciali.