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Il Decreto PA

Il testo in fase di conversione è quello del Decreto Legge n. 44 del 22 aprile 2023 in vigore dal 23 aprile 2023. Approvato lo scorso 6 giugno 2023 dalla Camera dei Deputati diventerà Legge solo dopo il passaggio al Senato che deve avvenire – pena scadenza del Decreto – entro il 21 giugno 2023.

Il Decreto PA ha l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni e in sintesi le misure riguardano la “stretta” sui controlli della Corte dei conti in ambito Pnrr, le assunzioni nella Pubblica amministrazione, le nuove regole per i concorsi pubblici e le soluzioni per l’inserimento dei giovani nella pubblica amministrazione

 

Decreto PA e PNRR

Blocco ai controlli della Corte dei Conti per il PNRR: il decreto prevede l’esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale sui quali la Corte dei Conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Si punta a snellire la burocrazia per rendere operativi tutti gli obiettivi previsti nel PNRR.

 

Concorsi Pubblici

Ecco i principali emendamenti in materia di concorsi pubblici:

  • nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro 6 mesi dall’assunzione, l’amministrazione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria;
  • i concorsi unici potranno essere organizzati su base territoriale e i bandi dovranno prevedere che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale. L’amministrazione potrà coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei;
  • fino al 31 dicembre 2026 i bandi di concorso per i profili non apicali potranno prevedere lo svolgimento della sola prova scritta;
  • prevista una riserva del 15% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

 

Ricambio nelle PA

Sempre fino al 31 dicembre 2026 è riconosciuta a determinate pubbliche amministrazioni la possibilità di assumere, nel limite del 10% delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato di durata massima di 36 mesi o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Le procedure di reclutamento, disciplinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi conseguiti dal candidato nei titoli accademici, eventuali specializzazioni post laurea ed esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti banditi, ed una prova orale in cui sono valutate le competenze. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane. Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.

 

PNRR e enti territoriali

Il decreto PA conferma e specifica la possibilità per comuni e regioni, ai fini dell’attuazione dei progetti previsti dal PNRR, di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale.

Si consideri che i Comuni (in deroga a quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in tema di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Ancora, Regioni, province, comuni e città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che abbia maturato una certa anzianità di servizio e risponda ad ulteriori requisiti.

 

Scuola e università

  • in materia di collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici ad oggi – art. 26, comma 8, Legge n. 448/1998 – vi è la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che:

– operano nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle tossicodipendenze (fino a 100 unità) e

– presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica (fino a 50 unità).

Le nuove norme prevedono che dall’anno scolastico 2023/2024 possano essere collocati fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo complessivo di 150 unità di personale, indicato unitariamente per i due tipi di enti ed associazioni di destinazione citate.

  • entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere – nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente – alle chiamate dirette anche in deroga ai requisiti temporali stabiliti all’articolo 1, comma 9, della Legge n. 230/2005.

La chiamata diretta riguarda: studiosi stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario che ricoprono presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente a quella riportata in tabelle aggiornate dal MIUR; nonché studiosi risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione.

 

Dirigenti

Le amministrazioni pubbliche possono conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12% delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal T.U. in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del Pnrr e fino al 31 dicembre 2026.

Viene consentito il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore, ivi compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo. Il trattenimento in esame viene ammesso con riferimento ai dirigenti in possesso di specifiche professionalità.

 

E ancora..

È esteso a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici. 

 

È prorogata di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto legge 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.