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Il diritto di interpello: chiarimenti sulla normativa tributaria

La legge n. 212 del 27.7.2000, nota come lo Statuto dei Diritti del Contribuente, dando attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuisce a migliorare il non sempre facile rapporto tra cittadino e fisco. Questo Statuto, in particolare, attribuisce ai primi strumenti di tutela e garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria in materia di conoscibilità delle norme e nell’ambito delle attività di accertamento e riscossione effettuati dagli uffici competenti.

Il diritto di interpello di cui all’art. 11 della legge risponde all’esigenza di informazione e semplificazione in materia tributaria, auspicata a lungo. La norma permette ai contribuenti di inoltrare le loro istanze all’amministrazione finanzia richiedendo chiarimenti che riguardano l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti prima di adeguarsi con il corretto comportamento fiscale.

Ecco il testo dell’articolo come sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156:

Art. 11 Diritto di interpello
  1. Il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
  2. a) l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
  3. b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
  4. c) l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
  5. Il contribuente interpella l’amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
  6. L’amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
  7. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
  8. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
  9. L’amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

 

Esistono vari tipi di interpello -ordinario, probatorio, antiabuso, disapplicativo e sui nuovi investimenti– ma in tutti l’istanza è da presentare prima del concretizzarsi della fattispecie su cui vi siano dubbi. La procedura attivabile ex legge 212 quindi è sicuramente un valido supporto per i contribuenti che hanno così l’opportunità di effettuare una specifica operazione abbattendo i rischi derivanti da una normativa che non si confà esattamente al loro specifico caso.

Per il c.d. principio della tutela dell’affidamento di cui all’art. 10, comma 2 dello stesso Statuto il comma 3 dell’articolo in commento dispone che la risposta scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente (quindi) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta espressa o tacita, sono nulli e ancora questo fondamentale principio, come da ultimo periodo del comma terzo, si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante. La risposta deve essere notificata al contribuente interpellante entro 90 giorni tuttavia vale il silenzio-assenso: qualora la risposta dell’ufficio su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione interpretativa che il contribuente intende adottare non gli pervenga entro 90 giorni vuol dire che l’amministrazione condivide la soluzione prospettata dal contribuente. Questo meccanismo copre il contribuente anche con riferimento ai successivi comportamenti posti in essere riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi, salva comunque la possibilità per gli Uffici di rettificare il parere.

Importante sottolineare che i controlli sulla corrispondenza fra fattispecie astratta e concreta inibiscono la possibilità di sollevare rilievi già in sede ispettiva, sia da parte dell’Agenzia delle Entrate sia da parte della Guardia di Finanza. Gli Uffici in ogni caso non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Agenzia.

Un accenno alle altre tipologie:

Interpello probatorio

Categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili tutte le tipologie di istanze per ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’“adozione” di un determinato regime fiscale. La richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui all’art. 11, comma 1 lettera b)

Interpello anti-abuso

L’istanza è finalizzata a ottenere un parere sull’applicazione della nuova disciplina dell’abuso del diritto ad una fattispecie specifica. La nuova disposizione concerne ogni settore impositivo, con la conseguenza che le istanze di interpello, potendo riguardare ogni profilo, dovranno correttamente indicare il settore o i settori impositivi in relazione ai quali si pone il dubbio in ordine alla abusività della fattispecie.

Interpello disapplicativo

L’istanza è presentata allo scopo di ottenere un parere in ordine alla disapplicazione di una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento alla fattispecie prospettata, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare.

Questo interpello costituisce l’unica categoria di interpello obbligatorio.

Interpello sui nuovi investimenti

Introdotto dall’articolo 2 del D. Lgs. n. 147 del 2015 (c.d. “decreto internazionalizzazione”) è un’istanza che possono presentare gli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, aventi un valore non inferiore a trenta milioni di euro, con rilevanti e durature ricadute occupazionali.