Il MiCa è il regolamento europeo relativo ai mercati delle cripto attività, trasmesso il 24 Settembre del 2020 dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sottoforma di proposta di regolamento.
In luogo della Direttiva si è deciso di operare in termini di Regolamento europeo col fine di stabilire un unico insieme di norme immediatamente applicabili in tutto il mercato unico, volte ad armonizzare i requisiti degli emittenti cripto, evitando differenziazioni da Stato a Stato.
Gli obiettivi
La proposta della Commissione persegue 4 obiettivi: 1) la certezza del diritto; 2) sostenere l’innovazione; 3) garantire adeguata tutela a consumatori/investitori e l’integrità del mercato; 4) garantire la stabilità finanziaria.
Si tratta di un regolamento che mira a posizionare l’Europa in prima linea nell’innovazione e nella diffusione della tecnologia Blockchain e si applica “alle persone coinvolte nell’emissione di cripto attività o che forniscono servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione“ prevedendo, poi, espressamente, delle esclusioni, come ad esempio la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali degli Stati membri.
In estrema sintesi si può affermare che il regolamento miri a subordinare la fornitura di servizi cripto all’interno dell’Unione europea ad un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente, che vuole costituire un indice di affidabilità dell’operatore, tale da garantire la tutela tanto del fruitore del servizio singolarmente considerato, quanto dell’intero mercato finanziario coinvolto.
I poteri delle suddette autorità (ciascuna per Stato) sono inerenti la richiesta di informazioni, la sospensione o il divieto dell’erogazione del servizio, la pubblicizzazione di informazioni rilevanti a tutela dei consumatori o del mercato e altri ancora. E’ concesso, quindi, il potere di irrogare sanzioni amministrative, ma non penali, che rimangono nella discrezionalità dello Stato membro.
I requisiti
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La riserva patrimoniale
Gli emittenti di servizi collegati a cripto attività devono costituire e mantenere una riserva di attività subordinata ad una politica di custodia che garantisca la completa separazione tra le attività dell’emittente e le attività di riserva che non possono essere gravate o costituite in garanzia e devono essere sempre rapidamente accessibili. Per questo motivo, gli emittenti di servizi cripto dispongono in ogni momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra 350.000 euro e il 2% dell’importo medio delle attività di riserva.
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Il white paper
Gli emittenti di cripto attività sono tenuti a pubblicare un documento informativo (white paper), a meno che non siano PMI il cui corrispettivo totale dell’offerta sia inferiore a 1.000.000 euro su un periodo di 12 mesi.
Tra le informazioni che il white paper deve contenere rientrano:
- descrizione dettagliata del progetto, dell’emittente, dei partecipanti, delle tecnologie impiegate e delle caratteristiche delle offerte al pubblico;
- diritti e obblighi connessi alle cripto attività;
- la dicitura per cui l’emittente della cripto attività è l’unico responsabile del contenuto del white paper;
- la dichiarazione chiara e inequivocabile che le cripto attività possono perdere tutto o parte del loro valore
- la previsione della possibilità di avvalersi del diritto di recesso, di revoca e di rifiuto.
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Custodia e amministrazione di cripto attività per conto terzi
Chi presta questi servizi deve siglare un accordo col beneficiario che definisca compiti e responsabilità.
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Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto attività
Bisogna che siano stabiliti (tra le altre cose)
- processi di ammissione delle cripto attività alle piattaforme;
- eventuali categorie escluse;
- commissioni per ammissione alla piattaforma;
- siano resi pubblici i prezzi, il volume, l’ora delle operazioni e i relativi dettagli.
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Il divieto di pagamento degli interessi
Gli emittenti o i fornitori di servizi non prevedono interessi o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione.
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Altri requisiti prudenziali
Sono richiesti requisiti di onorabilità e competenza, nessuna condanna per reati di riciclaggio, finanziamento al terrorismo o altri reati finanziari; adozione di tutte le misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità della prestazione; meccanismi di controllo interno, anche per la valutazione del rischio. A ciò aggiungendo eventuali polizze assicurative;
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Antiriciclaggio
Si prevede che l’Autorità bancaria europea (ABE) sia incaricata di tenere un registro pubblico dei fornitori di servizi per le cripto attività non conformi.
Le comunicazioni di marketing
Per quanto riguarda le comunicazioni di marketing relative all’offerta al pubblico di cripto attività, si chiarisce come debbano essere:
- chiaramente identificabili
- corrette, chiare e non fuorvianti
- coerenti con il white paper
- specificare la fonte da cui è possibile trarre il white paper
NFT e stablecoin
Per quanto riguarda gli NFT, questi non sono considerati nel MiCa; entro 18 mesi la Commissione dovrà preparare una valutazione globale della materia e, se del caso, presentare una proposta legislativa.
Un discorso a parte va fatto per gli stablecoin, per cui il MiCa chiederà ai loro emittenti di costruire una riserva sufficientemente liquida, con rapporto 1 a 1. Lo sviluppo di token collegati ad una valuta non europea sarà limitato per preservare la sovranità monetaria e gli emittenti dei suddetti token dovranno avere una sede legale nell’UE per garantire vigilanza e monitoraggio.
Relazione sull’impatto ambientale
Infine gli operatori del mercato cripto dovranno dichiarare le informazioni sulla loro impronta ambientale e climatica. Entro due anni, poi, la Commissione europea dovrà presentare una relazione sull’impatto ambientale delle cripto attività e sulle norme minime di sostenibilità obbligatorie per i meccanismi di consenso. Proof of work compreso. Ciò che significa: la partita regolatoria è ancora aperta, anzi, forse è appena iniziata.
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