Senza dubbio, le novità introdotte da suddetta legge, determinano una svolta per quanto riguarda, non solo l’intera avvocatura ma, altresì, la professione forense: scopo principale, è quello di agevolare l’organizzazione del lavoro e, al contempo, creare vere e proprie “società”. Infatti, gli interventi legislativi, mirano ad accrescere i membri che compongono uno studio legale, facendo affidamento anche a soggetti “esterni” al mondo delle professioni, al fine di creare società tra avvocati, aperte ai soci di capitale.
In tal senso, l’esercizio dell’attività forense in forma societaria, è permessa a società di persone, di capitali e cooperative iscritte ad appositi albi; vi sono però delle limitazioni per quanto riguarda le società fiduciarie, trust o per interposta persona (pena l’esclusione di diritto).
Si parla anche di società “miste”, alle quali possono partecipare – con una quota non superiore al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto – anche soci non professionisti: in tal caso, però, i soci avvocati devo detenere almeno i 2/3 del capitale e dei diritti di voto.
Secondo tale legge “la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati” e “i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale”.
Resta salvo il principio della personalità della prestazione professionale, principio in base al quale, ai sensi dell’art. 2232 c.c., “il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto”; inoltre, occorre sottolineare che l’incarico può essere svolto solo da chi è dotato delle competenze necessarie ed idonee per lo svolgimento della prestazione richiesta dal cliente. Ovviamente, tutte le società, indipendentemente dalla forma che assumono, devono attenersi alle regole indicate nel codice deontologico forense e sono altresì soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
Un’importante e ulteriore novità, è stata l’introduzione dell’obbligatorietà del preventivo scritto: infatti, il ddl concorrenza, impone all’avvocato di comunicare al cliente, un preventivo dettagliato circa la prestazione professionale richiesta; l’avvocato dovrà “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfetarie, e compenso professionale”.
Lo scopo del dettame normativo, è dunque quello di favorire ed incentivare l’esercizio dell’attività forense in realtà societarie e collettive. Così facendo, si otterrebbe una maggior ottimizzazione del lavoro, nonché la possibilità di acquisire lavori più importanti e complessi.
A dire il vero, però, c’è il rischio che tale legge produca un effetto contrario: quello di rendere maggiormente difficile l’esercizio dell’attività professionale. È evidente, infatti, che tale legge, mette a rischio gli studi legali composti da un piccolo organico.