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Le novità più significative della legge 08 marzo 2017 n. 24 sul tema della responsabilità medica

La legge presentata dall’Onorevole Federico Gelli, in realtà, era attesa da parecchio tempo: tale norma, infatti, rappresenta un nuovo tentativo dopo il fallimento della precedente Legge Balduzzi.

Tra le principali novità della normativa, troviamo l’inserimento, nel codice penale, dell’art. 590 sexies che annuncia la responsabilità dell’operatore sanitario a seguito di morte o lesioni colpose del paziente. Perciò, in altre parole, nel caso in cui un operatore sanitario causa involontariamenteuna lesione, un danno o, addirittura, la morte di un paziente, si applicheranno le norme vigenti previste per l’omicidio colposo o per lesioni personali colpose (art. 589, 590 c.p.). Con l’introduzione dell’art. 590 sexies, viene abrogata la disposizione dell’art.3 comma 1 della Legge Balduzzi: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile…”.

Alla regola sopra indicata, però, vi è un’eccezione: qualora l’evento dannoso o lesivo, derivasse da imperizia, non ricadrà alcuna responsabilità sull’operatore sanitario se, lo stesso, si è attenuto alle linee-guida e alle buone pratiche previste per quello specifico intervento od operazione.

Precisamente, l’ipotesi di imperizia, in ambito penale, si realizza quando un soggetto tiene una specifica condotta che presuppone la conoscenza di regole tecniche, che – nel caso di specie, non vengono rispettate per incapacità o inettitudine tecnica o professionale dell’agente: l’imprudenza medica, perciò, si concretizza quando il medico agisce con sconsideratezza ed eccessiva avventatezza, senza attenersi alla specifiche cautele indicate dalla comune esperienza o da precise regole previste dalla scienza medica. In altre parole, l’operatore sanitario che si atterrà alle direttive generali previste per la sua professione, non sarà penalmente responsabile in caso di errori da lui commessi.

Le novità introdotte, sono molteplici: si pensi, ad esempio, alla mancanza di una vera e propria definizione delle linee guida e delle buone pratiche che tutti gli operatori sanitari, nello svolgimento delle proprie funzioni, devono necessariamente rispettare. Questa assenza, è stata colmata stilando un apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dal Ministero della Salute: grazie a questo elenco, il medico potrà – così – conoscere ed, automaticamente, tenere la condotta adatta.

La riforma, introduce significativi obblighi anche in ambito assicurativo: in capo alle strutture sanitarie, vige la responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per le malpratiche provocate dal personale, a qualunque titolo, operante presso le strutture medesime.

Secondariamente, tale obbligo vale anche per le strutture sanitarie: in questo caso, però, si parlerà di responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, qualora colui che ha subito il danno esperisca un’apposita azione nei confronti dell’operatore sanitario.

Per quanto attiene alla tipologia di responsabilità che ricadrà sulla struttura sanitaria e sui camici bianchi, nel primo caso si prefigurerà una responsabilità di tipo contrattuale (prescrizione di 10 anni), nella seconda ipotesi, invece, si parlerà di responsabilità extracontrattuale (prescrizione di 5 anni). In particolare, colui che ha subito il danno ed agisce contro la struttura sanitaria, dovrà dimostrare solo il danno subito e la violazione degli obblighi da parte della struttura: spetterà a quest’ultima fornire l’onere della prova; invece chi agisce contro il singolo soggetto, dovrà provare ogni elemento del fatto dannoso (incluso dolo e colpa). Lo scopo di tale novità è evidente: si vuole impedire un “abuso” di denunce contro medici e infermieri e di ridurre le conseguenti spese.

Tra gli altri benefici, la Legge Gelli (agli art. 8/9) prevede l’introduzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione in capo a tutti coloro che intendono agire per ottenere un risarcimento.

Precisamente, la norma prevede la possibilità di avvalersi di una consulenza tecnica – volta alla quantificazione del danno – con finalità preventiva: lo scopo è quello di accordarsi, per trovare una soluzione con chi ha cagionato il danno. La domanda giudiziale, sarà esperibile solo nel caso in cui il tentativo di conciliazione non va a buon fine o la relativa procedura non si conclude entro il termine – perentorio – di 6 mesi dal momento in cui il ricorso viene depositato.

Alla luce di quanto appena esposto, si può affermare che tale norma mira, principalmente, a ridurre il contenzioso legale, il quale ha causato un eccessivo e spropositato aumento dei costi destinati alla sanità; ma non solo: la finalità principale, è quella di fornire e garantire maggiori tutele per i pazienti vittime della malasanità, ma anche di prevenire il fenomeno della medicina difensiva: quel sistema dove i medici, al fine di tutelarsi contro eventuali denunce (secondo recenti studi, annualmente, si registrano oltre 30mila denunce per danni derivati dalle malpratiche mediche) dei loro assistiti, prescrivono cure che si rivelano superflue, in alternativa agli interventi chirurgici.

A sole due settimana dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, c’è già qualcuno che si è appellato alla Legge Gelli. Il primo appello parte il 4 aprile dal Veneto, precisamente da Treviso: la vicenda si riferisce ad un 60enne – recatosi in ospedale per sottoporsi ad un semplice intervento al ginocchio – deceduto in seguito ad una presunta malnutrizione medica.

In seguito alla tragica vicenda, la famiglia del defunto, si è rivolta all’apposito organo competente – l’Obiettivo Risarcimento – al fine di fare chiarezza ed ottenere, così, un giusto risarcimento. Tale società, infatti, si occupa di fornire un assistenza e supporto a tutti coloro che sono vittima delle malpratiche mediche.

Chiare risultano essere le dichiarazioni pervenute dal presidente di Obiettivo Risarcimento – Roberto Simioni – il quale afferma: “vista l’entrata in vigore della nuova legge, vogliamo verificare fin da subito se quanto promette corrisponde a verità…”.

 

Brescia, 05 settembre 2017

Dott.ssa Irene Giorgi                                                               Avv. Monica Pagano