Approvato il decreto legge Covid (decreto 23 luglio 2021, n. 105) contenente le norme sul Green pass, la proroga a fine anno dello stato di emergenza nazionale e la revisione dei parametri sanitari per il passaggio di colore nelle regioni.
Prevista la certificazione per i lavoratori della scuola e dell’università, si parla di dipendenti delle ditte di pulizia, delle mense, di chi deve effettuare lavori di manutenzione. Nelle Rsa medesimo obbligo vaccinale dal 10 ottobre.
Ancora in attesa di approvazione il decreto che obbliga al possesso del green pass titolari e dipendenti dei luoghi dove c’è già l’obbligo per i clienti, quindi:
1) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso.
2) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
3) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
4) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
5) sagre e fiere, convegni e congressi;
6) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
7) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
8) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Fino a oggi l’obbligo di certificazione vale per tutto il personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari. A vigilare i dirigenti scolastici e la mancanza di green pass è considerata assenza ingiustificata.
A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro viene sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Dal 1° settembre il green pass è diventato obbligatorio per treni a lunga percorrenza, navi e aerei. Per quanto riguarda invece gli autobus, obbligo per salire a bordo di quelli che collegano più di due regioni e che effettuano tratte turistiche più lunghe e di quelli per servizi di noleggio con conducente.
La capienza è fissata ora all’80% e non più al 50%.
Obbligo anche per le mense aziendali e diverse procedure per gli alberghi come chiarito con delle Faq dal governo.
Su quest’ultimo punto:
1) I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde.
2) I clienti di una struttura ricettiva devono avere la certificazione verde solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere.
3) I clienti esterni hanno obbligo di certificazione verde per i servizi di ristorazione in caso di consumo al tavolo al chiuso.
Sui centri termali si specifica che si può accadere senza green pass solo per usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche se si ha la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.