Analizziamo le modifiche alla legge salva-suicidi apportate dalle commissioni V e VI del Senato con gli emendamenti alla legge di conversione del decreto ristori, all’esame dell’aula.
Il testo arriverà alla Camera all’inizio della prossima settimana senza la possibilità di aggiungere nuovi emendamenti.
Gli emendamenti prevedono disposizioni analoghe per i piccoli imprenditori, per gli agricoltori e per i professionisti.
La pace fiscale omnibus permetterebbe anche a consumatori, debitori non fallibili e alle loro famiglie il cui patrimonio prontamente liquidabile non sia sufficiente per pagare integralmente i debiti, di poter usufruire del saldo e stralcio.
Oggi, la L. 3/2012 non permette ai soggetti sovraindebitati di stralciare l’IVA e le ritenute, che andranno versati – seppur in modo dilazionato – integralmente.
L’emendamento modifica tale disposizione (art. 7 della Legge 3) ammettendo quindi la definizione a saldo e stralcio secondo la regola che dà la possibilità di soddisfare anche non integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, allorché sia assicurato il pagamento dei crediti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli OCC.
Fino a questo momento il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali è riservato solo alle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica
- laddove il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non superi i 20mila euro;
- laddove alla data di presentazione della dichiarazione di adesione risulti già essere stato depositato il ricorso per la liquidazione del patrimonio (art. 14 ter della L. 3/2012).
Il saldo e stralcio prevede anche l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora oltre alla riduzione degli importi dovuti.
I debiti fiscali per IVA e ritenute non riguardano i soggetti che non esercitano attività commerciali o arti e professioni ma il peso dei debiti fiscali determina spesso conseguenze anche su chi è legato all’impresa.
Con queste novità il fisco non sarà più determinante per raggiungere le condizioni per l’omologazione della proposta da parte del Tribunale.
Le novità incidono anche sulla definizione di “consumatore” (art. 6 della Legge 3) che includerà la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società, per debiti estranei a quelli sociali.
Possibile introduzione delle procedure familiari quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Oltre al coniuge saranno considerati membri della famiglia, ai fini della Legge 3, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla Legge Cirinnà (n. 76/2016)
L’unitaria valutazione delle proposte familiari potrà essere presa in considerazione dal giudice con competenza prioritaria in base alla prima domanda presentata.
Si prevede anche la corresponsabilità del creditore al sovraindebitamento del debitore: il creditore che ha, con colpa, determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero – nel caso di accordo proposto dal consumatore – che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis del TUB (verifica del merito creditizio), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
La conversione in legge del Decreto Ristori, e di quelli in esso confluiti, deve avvenire entro e non oltre il 27 dicembre 2020, ovvero a 60 giorni dalla sua entrata in vigore.