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No all’esdebitazione: analizziamo il decreto del Tribunale di Milano dello scorso febbraio 2021

Un uomo si è rivolto al Tribunale chiedendo di essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 14 terdecies della Legge n. 3/2012.

La Liquidazione del sovraindebitato era stata dichiarata aperta nel giugno 2018 e, pagati tutti i creditori elencati nel ricorso, chiusa anzitempo nel 2020.

Il Liquidatore, organo della procedura incaricato dal Tribunale di dare attuazione al piano liquidatorio, chiedeva la chiusura della Liquidazione del Patrimonio anzitempo, poiché l’intero ceto creditorio veniva soddisfatto dall’attivo della procedura: secondo l’art. 14 undecies L. 3/2012, infatti, la Liquidazione avrebbe dovuto rimanere aperta minimo 4 anni (sino a giugno 2022).

Nella propria istanza il Liquidatore argomentava che quand’anche fosse intervenuto un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, questo non avrebbe costituito un ‘nuovo elemento’ tale da escludere la possibilità dell’esdebitazione, poiché all’Agenzia era stata rivolta una domanda di accertamento con adesione.

L’art 14 terdecies c. 3 lett. c), infatti, esclude l’esdebitazione per debiti fiscali anteriori al decreto di apertura della Liquidazione del patrimonio, ma successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Il Giudice, rigettando l’istanza, svolge una serie di interessanti argomentazioni.

  1. Mancanza della condizione di cui all’art. 14 terdecies comma 1 lett. a) di seguito riportato.

 

  1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

    a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

 

Il Giudice non condivide l’argomentazione del Liquidatore, poiché la domanda di accertamento con adesione rivolta all’Agenzia dell’Entrate-Riscossione non è idonea ad ottenere alcun effetto.

Il debitore, il quale omise le dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta 2014, 2015, 2016, potrebbe essere oggetto di accertamento da parte dell’Erario sino al 31.12.2022.

Il Giudice rileva che il debitore omise di rappresentare agli organi della procedura l’esistenza di una passività fiscale latente, pur essendone a conoscenza.

Per tale motivo avrebbe violato il dovere di leale cooperazione al regolare svolgimento della procedura.

Da esperti in materia, ci chiediamo se il responso del Giudice sarebbe stato il medesimo senza la chiusura anticipata della Liquidazione, ancor meglio se l’istanza di esdebitazione fosse stata depositata da gennaio 2023.

Infatti, l’istanza di esdebitazione può essere depositata entro 1 anno dalla chiusura della Liquidazione.

  1. Mancanza della condizione di cui all’art. 14 terdecies comma 2 lett. b) di seguito riportato.

 

  1. L’esdebitazione è esclusa:

    b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

 

Viene sottolineato che il debitore non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta dal 2014 al 2016 e ciò costituisce un illecito amministrativo piuttosto grave. A parere del Giudice è un atto di frode nei confronti dei creditori ritardando la possibilità e la tempestività dell’accertamento dovuto.

 

  1. Carenza di interesse alla domanda.

A parere dell’organo giudicante, l’art. 14 terdecies non si occupa dei creditori anteriori all’apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Ciò significherebbe allo stesso tempo che:

α) i crediti anteriori non insinuati devono essere pagati integralmente essendo esclusi dall’esdebitazione;

β) i crediti anteriori non insinuati sono per ciò solo integralmente esdebitati;

γ) i crediti anteriori non insinuati sono esdebitati nei limiti in cui lo siano tutti gli altri creditori ammessi al passivo.

 

Secondo il Tribunale di Milano la lacuna va colmata applicando analogicamente l’art. 144 della Legge Fallimentare: quindi per i crediti anteriori non insinuati l’esdebitazione opererebbe “per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori” (ipotesi γ).

Ciò posto, in ogni caso il Giudice non manca di sottolineare che i crediti anteriori non insinuati devono essere pagati integralmente se successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (come dispone sempre l’art. 14 terdecies comma 3 lett. c).

Per quest’ultima ragione conclude che il debitore non ha interesse alla domanda di esdebitazione perché avendo la procedura di liquidazione giudiziale pagato integralmente tutti i creditori concorsuali il debitore deve pagare integralmente anche tutti gli altri creditori anteriori non insinuati al passivo.

 

Le perplessità sul decreto

Si sostiene da più parti che il decreto abbia violato l’art. 3 della Costituzione per le differenze fra l’esdebitazione automatica da omologa del piano e quella della liquidazione. Ma non solo, si sostiene che il decreto vada oltre i rigidi requisiti oggettivi e soggettivi dettati come numerus clausus dall’art. 14 terdecies e traduca un illecito amministrativo per omessa dichiarazione dei redditi in presupposto ostativo all’esdebitazione disattendendo gli scopi della stessa Legge n. 3 e della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

 

A dire il vero il decreto pare sia ben motivato e rispondente alle logiche della normativa attualmente vigente.

L’esdebitazione come è oggi e come sarà nel Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza

Il Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) riscrive l’istituto dell’esdebitazione: istituto introdotto in Italia con il D.lgs. n. 5/2006 tuttora vigente sino a quando non entrerà in vigore la nuova disciplina del CCII.

Cosa si intende quando si parla di esdebitazione? Il debitore – imprenditore, professionista o consumatore – grazie a questo istituto può liberarsi dai debiti per l’inesigibilità nei suoi confronti dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura che prevede la liquidazione dei beni.

La Legge Fallimentare oggi prevede che l’esdebitazione può essere richiesta esclusivamente dalla persona fisica, quindi dal titolare della ditta individuale sottoposta a fallimento o dai soci illimitatamente responsabili della società fallita. L’art. 142, 2 comma prevede che “L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”.

Ai soggetti non suscettibili di fallimento si rivolge un’apposita normativa, inaugurata dalla Legge n. 3/2012 successivamente integrata e modificata. Quindi la disciplina che attualmente vige sull’esdebitazione accosta alla “liquidazione fallimentare” una “liquidazione patrimoniale” concernente i soggetti che non posseggono i requisiti previsti dall’art. 1 della Legge Fallimentare.

L’art. 14 terdecies della Legge n. 3 applica alle procedure da sovraindebitamento il principio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori, quando quei crediti siano sorti in epoca anteriore alla procedura e siano rimasti insoddisfatti.

All’esito della procedura di gestione della crisi, il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione.

Il Giudice concede tale beneficio al debitore persona fisica, previa istanza da depositarsi entro 12 mesi dalla chiusura della liquidazione, in presenza di precise condizioni sostanzialmente legate alla meritevolezza dei comportamenti posti in essere.

In particolare il decreto di esdebitazione viene emesso qualora il giudice ritenga sussistenti i seguenti presupposti:

  • il debitore si sia dimostrato collaborativo;
  • non abbia beneficiato negli ultimi 8 anni di altra esdebitazione;
  • non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dalla legge 3/2012;
  • abbia svolto negli ultimi 4 anni o abbia cercato attivamente una nuova occupazione senza rifiutare buone proposte di lavoro;
  • siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori.

 

Come visto la disciplina sinteticamente descritta dell’esdebitazione è destinata a un’imminente modifica.

La novità più importante del CCII che entrerà in vigore riguarda i beneficiari: possono richiedere l’esdebitazione anche le società di capitali sottoposte alla procedura della liquidazione giudiziale, non più solamente le persone fisiche.

Quanto invece all’estensione dell’istituto, rimane fermo il riferimento sia alla liquidazione giudiziale, che sostituisce – nel quadro generale del Codice – la liquidazione fallimentare, sia alla liquidazione controllata, nuovo nome dato alla liquidazione patrimoniale.

Le norme di riferimento del nuovo CCII sono l’art. 278, 1 e 3 comma.

Il primo comma formalizza in termini giuridici l’attribuzione del beneficio della liberazione dai debiti residui presentando la deroga al principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, 1 comma c.c. come “inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. “Inesigibilità” nei confronti del debitore non significa estinzione del debito: il 6 comma sempre dell’art. 278 specifica infatti che “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso”.

Il terzo comma disciplinando il profilo soggettivo dispone: “Possono accedere all’esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all’art. 1, comma 1”, di conseguenza: “debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato o degli enti pubblici”. Di certo una platea di interessati assai più ampia di quella individuata originariamente dalla Legge Fallimentare.