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Parliamo del famoso fondo patrimoniale, in particolare: quando è aggredibile dai creditori?

Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del c.c. ed è uno strumento introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha sostituito il precedente patrimonio familiare con il quale la titolarità dei beni – quindi l’amministrazione – restava in capo al coniuge costituente.

In tanti mi chiedete spesso ho tanti debiti ma ho i beni in un fondo patrimoniale quindi posso stare tranquillo??

Debiti con la banca per un mutuo, vari finanziamenti, debiti con l’Agenzia delle Entrate, ecc.. nel vortice delle difficoltà finanziarie si potrebbe pensare che, grazie al fondo patrimoniale, alcuni beni non possano essere aggrediti dai creditori.

In realtà, come vedremo, l’idea secondo la quale il fondo patrimoniale tutela dai debiti contratti da marito e moglie è ormai una falsa credenza e il fondo è uno strumento divenuto vecchio e per lo più inutile.

Vediamo prima gli aspetti normativi e giurisprudenziali.

Nel fondo patrimoniale la proprietà dei beni conferiti spetta, salvo patto contrario, ad entrambi i coniugi e l’amministrazione dei beni è regolata dalle norme sulla comunione legale, a prescindere dal regime patrimoniale adottato dai coniugi (comunione o separazione dei beni).

Ciò comporta che, per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo:

  • se non vi sono figli minori, occorre il consenso di entrambi i coniugi;
  • se vi sono, occorre anche l’autorizzazione del giudice.

Il fondo patrimoniale rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi, vincolata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, è pertanto un patrimonio destinato ad uno specifico scopo.

Ne deriva che i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Possono essere conferiti nel fondo (apponendo sugli stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia) solo: beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito.

Non essendo necessario un trasferimento di proprietà, il conferimento può avvenire nelle seguenti modalità: la proprietà del bene conferito va ad entrambi i coniugi oppure ciascun coniuge può restare proprietario esclusivo del bene conferito.

La costituzione del fondo patrimoniale deve avvenire con la stipula di una convenzione per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei Registri immobiliari.

Anche un terzo, oltre ai coniugi può costituire un fondo patrimoniale ma in tal caso, la costituzione si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi.

Per quanto concerne il venir meno del fondo patrimoniale esso si verifica per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questi casi, però, se vi sono figli minori, il fondo perdura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo nato.

Veniamo ai creditori. Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato, destinato alla garanzia di specifici creditori: i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia.

Ne consegue che, qualora il creditore sappia che il debitore non ha nulla a che vedere con i bisogni della famiglia, non potrà soddisfarsi sui beni del fondo.

Sull’azione revocatoria.

I creditori sorti per necessità familiari dopo l’annotazione del fondo sull’atto di matrimonio possono pignorare gli immobili inseriti nel fondo stesso in maniera automatica. Tuttavia, anche i creditori sorti prima del fondo patrimoniale, dimostrando l’intento fraudolento del debitore, possono rendere inefficace tale strumento con la cosiddetta azione revocatoria entro 5 anni dall’annotazione del fondo sull’atto di matrimonio.

Occorrerà dimostrare che il patrimonio residuo del debitore è insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.

Insomma avendo accumulato dei debiti anche prima della costituzione del fondo, per i 5 anni successivi alla costituzione, non si potrà certamente stare tranquilli illudendosi di essere al riparo da azioni esecutive.

Ma vi è di più. Per rendere inefficace il fondo anche senza azione revocatoria basterà al creditore trascrivere il pignoramento immobiliare nei pubblici registri entro 1 anno dalla costituzione del fondo. In questo caso il creditore può pignorare i beni inseriti nel fondo in modo diretto (modifica del c.c. del 2015).

Il fondo patrimoniale si rivela oggi uno strumento sempre meno utile rispetto al passato alla luce delle riforme intervenute e delle pronunce sull’aggredibilità del fondo da parte dei creditori.

Possiamo far risalire il suo svilimento negli anni sia alla modifica del codice civile del 2015 su citata sia all’ordinanza n. 25443 del 26.10.2017 della Corte di Cassazione, che ha fatto ricomprendere nel concetto di “beni familiari” molte più tipologie di debito rispetto al passato affermando che spetta al debitore l’onere di provare che tali beni siano estranei al soddisfacimento delle esigenze della famiglia.

Ne è conseguito che anche le obbligazioni sorte a causa dell’esercizio dell’attività commerciale, la professione o il pagamento delle imposte si considerano contratte per i bisogni familiari per cui i relativi creditori (l’istituto di credito, l’Agente della Riscossione, ecc..) possono attivare la procedura esecutiva immobiliare nonostante i beni siano inseriti nel fondo patrimoniale.

Ma ancora più di recente la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto con l’ordinanza n. 10166 del 28.5.2020: E’ possibile iscrivere ipoteca sui beni oggetto di fondo patrimoniale se il debito per cui si procede sia stato contratto per motivi non estranei ai bisogni della famiglia ovvero il titolare del credito non è a conoscenza dell’estraneità a detti bisogni. In ogni caso grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’assenza dei presupposti per l’iscrizione ipotecaria in questione.

Per quanto riguarda l’imprenditore fallito, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2820 del 2018 ha stabilito che la costituzione del fondo patrimoniale non è opponibile ai creditori dell’imprenditore anche se è avvenuta prima del fallimento.

Infatti, a parere della Cassazione, la costituzione del fondo per i bisogni della famiglia è un atto gratuito e liberale, non imposto da nessuna norma di legge ed è dunque suscettibile di essere dichiarato inefficace ai sensi della legge fallimentare, salvo che si dimostri in concreto il proposito dei coniugi di adempiere un dovere morale proprio mediante detta costituzione, una probatio diabolica.

E’ del 4.6.2020 – ancora – l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10595 con la quale è stato respinto il ricorso di due coniugi contro la decisione di una Corte d’Appello che aveva accolto la richiesta della banca di rendere inefficace l’atto con revoca ordinaria.

La coppia aveva fatto presente che non voleva sottrarre l’immobile ai creditori e che, dopo la costituzione del fondo patrimoniale, non c’era stata alcuna cessione di beni.

Secondo gli Ermellini a nulla rileva che la costituzione dell’immobile in fondo patrimoniale non fosse un atto in malafede né che il bene non fosse stato ceduto a terzi. È fondamentale il cosiddetto eventus damni, inteso come qualcosa che possa mettere in pericolo le ragioni creditorie e le sue possibilità di vedersi soddisfatto.

Infatti, così statuisce la Corte: “Al fine di determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”.

Da quanto evidenziato si comprende innanzitutto che il fondo patrimoniale non tutela da tutti i debiti ma solo da quelli sorti dopo la sua annotazione sull’atto di matrimonio.

Quindi, concretamente, chi ha stipulato un mutuo e sta pagando regolarmente e dopo anni costituisce un fondo patrimoniale non potrà certamente evitare il pignoramento immobiliare da parte della banca se smettesse di pagare le rate del mutuo.

La sua casa andrebbe all’asta!

Ma vi è di più. Anche per quanto riguarda i debiti sorti dopo la costituzione del fondo bisogna prestare attenzione.

Come visto il fondo può tutelare i coniugi in relazione a debiti sorti per finalità superflue o di investimento ma per i debiti contratti per le esigenze della famiglia, compresi quelli lavorativi, il fondo non è opponibile. Quest’affermazione conferma che è divenuto uno strumento obsoleto infatti oggi, a causa della crisi finanziaria che da anni sta investendo il nostro Paese, aggravata anche dall’emergenza sanitaria, i debiti contratti per esigenze non connesse a bisogni familiari sono prossimi allo zero.

Inutilità, come si è detto, anche rispetto ai debiti contratti con il fisco derivanti ad esempio dall’esercizio dell’attività commerciale o dal possesso di beni (mobili e immobili) che rientrano tra quelli contro cui il fondo, anche se costituito con largo anticipo, non può nulla.

In definitiva i fondi patrimoniali non aggredibili sono oggi inefficaci, e quasi da ritenersi, di fatto, aboliti.