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Riforma del codice penale e procedura penale: ecco cosa cambia

In realtà, alcune delle novità introdotte dalla legge, entrano immediatamente in vigore: precisamente a partire dal 30esimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U., altre, invece, dovranno essere “gestite” direttamente dal Governo.

Si tratta, nello specifico, di interventi mirati ad intensificare ed inasprire le pene previste per una serie di reati: dalle condotte riparatorie ai reati contro il patrimonio, dalle modifiche apportate alla disciplina della prescrizione dei reati, alle intercettazioni. Inoltre, il provvedimento in questione ha operato sostanziali modifiche alla disciplina della prescrizione del reato, nonché ampliato i diritti a favore della persona offesa e ancora, ha introdotto molte novità anche in tema di intercettazioni.

Tra le novità più significative del provvedimento, troviamo:

  • estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie (ossia la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell’imputato):nei reati perseguibili a querela il giudice può dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato.

 

  • inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio:è previsto l’aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e scippo ( 624-bis c.p.), rapina (art. 628), oltre ad una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti; sono aumentate le pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), che sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni;

 

  • riforma della disciplina della prescrizione:tra le novità introdotto per questa disciplina (che per espressa previsione si applicano solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge) troviamo:

→ la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) scatta al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato);

→ è stata introdotta una nuova ipotesi di sospensione, legata alla sentenza di condanna in primo grado: il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi;

→ in caso di assoluzione dell’imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell’articolo 604 c.p.p. i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d’appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione;

→ anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. determinerà l’interruzione     del corso della prescrizione;

→ l’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo;

→ l’interruzione della prescrizione non può comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.

  • novità in ambito delle intercettazioni: alcune novità, però, dovranno essere attuate con uno o più decreti legislativi, ad esempio, in riferimento alle operazioni captative, è prevista l’introduzione di una nuova fattispecie di reato volta a punire la diffusione del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate fraudolentemente;
  • modifiche per le impugnazioni in appello e per i ricorsi in Cassazione;
  • modifiche in materia di riti specialiad esempio, in riferimento al giudizio abbreviato, vi è una riduzione di un terzo della pena, se il rito fa riferimento ad un delitto;
  • modifiche alla disciplina delle impugnazioni: si rende più rigoroso e specifico l’atto di impugnazione che dovrà, a pena di inammissibilità, anche indicare le prove ritenute inesistenti, omesse o valutate erroneamente nonché le richieste istruttorie. L’impugnazione può essere proposta direttamente dall’imputato, purché non si tratti di ricorso per cassazione. Inoltre, tra le novità più significative, vi è la reintroduzione del c.d. concordato sui motivi in appello;
  • modifiche anche in ambito delle indagini preliminari: la persona offesa dal reato, per esempio, potrà richiedere notizie sullo stato del procedimento penale, ottenendo informazioni direttamente dal p.m.; inoltre, la persona offesa ha più tempo per opporsi alla richiesta d’archiviazione;
  • riorganizzazione dell’ufficio del P.M.: chiamato anche ad assicurare l’osservanza delle norme relative all’iscrizione delle notizie di reato nel registro.

Queste, in realtà, sono solo alcune delle modifiche introdotte dal provvedimento, per leggere l’intero testo della legge, è possibile farlo tramite il seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/4/17G00116/sg