Studio Legale Pagano & Partners

Semplificazione del processo: nuove sfide per avvocati e giudici

Con il D.M. 110 del 7 agosto 2023 per i procedimenti avviati dal 1°settembre 2023 le parole d’ordine saranno CHIAREZZA e SINTETICITA’.

La Riforma Cartabia ha, infatti, come obiettivo principale semplificare e accelerare i tempi della giustizia, snellendo la macchina della giustizia.

Il nuovo articolo 121 c.p.c. – rubricato “Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti”- recita: “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.

Queste le principali novità per la redazione degli atti giudiziari:

– tutti gli atti civili (citazioni, ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive) devono indicare fra l’altro, dopo l’intestazione e l’indicazione delle parti coinvolte, una serie di “parole chiave, nel numero massimo di 20”, a perimetro dell’oggetto del giudizio.
Questi atti devono, quindi, presentare una sorta di abstract iniziale con la specificazione delle keywords;

– sui limiti dimensionali massimi degli atti giudiziari:

LIMITI MASSIMI
Caratteri Pagine Circa Atto
80000 40 citazione
ricorso
comparsa di risposta
memoria difensiva
atti di intervento – chiamata di terzi
comparse e note conclusionali e atti introduttivi ai giudizi di impugnazione
50000 26 Memorie
repliche
tutti gli altri atti del giudizio
10000 5 Note di udienza

Non rientrano in questi limiti:
indice e sintesi dell’atto;
indicazioni, dichiarazioni e avvertimenti previsti dalla legge;
data e luogo, sottoscrizioni delle parti e difensori;
relazioni di notifica e richieste;
riferimenti giurisprudenziali riportati in note.
I limiti possono, poi, essere superati laddove si motivi la complessità della questione esposta.

– ancora, il legislatore si sofferma sulle tecniche redazionali:
il carattere deve avere dimensione 12;
l’interlinea deve essere di 1,5;
i margini totali di 2,5 cm.

Pur consapevoli delle buone intenzioni del legislatore, le istituzioni forensi hanno fin da subito mosso qualche critica sulla portata di questa riforma lamentando una deriva limitativa del diritto di difesa a scapito dei cittadini.